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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31247/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Bari ha applicato, su concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nei confronti dell'imputato una pena pari a anni due di reclusione ed euro 11.667 di multa per un fatto qualificato come detenzione/condotta in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. L'imputato ha proposto un solo motivo di ricorso deducendo la totale mancanza di motivazione con specifico riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare del quantum di pena. La Corte rileva però che il ricorso non investe questioni consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non deduce né la mancanza di consenso né la mancanza di corrispondenza tra richiesta e sentenza, e non prospetta una pena illegale. La censura sulla motivazione è inoltre formulata in modo generico, a fronte comunque di una motivazione, sia pure sintetica, resa dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza proposta non rientrasse nei limitati motivi esperibili contro la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che, comunque, la questione sulla motivazione del quantum di pena fosse generica e non idonea a fondare il ricorso. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    concorde richiesta delle parti

    richiama il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento; il ricorso è inammissibile se propone censure diverse da quelle consentite.

  • art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p.

    consente la trattazione senza formalità del ricorso ritenuto inammissibile.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base dell'imputazione in materia di stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure estranee a tali limiti sono inammissibili.
  • La mera deduzione di una motivazione insufficiente o sintetica sulla determinazione della pena non è, di per sé, sufficiente a fondare il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, se non si alleghi una concreta violazione dei limiti di legge o un vizio rientrante tra quelli deducibili.
  • La doglianza sulla determinazione del quantum di pena deve essere specifica e non generica; in mancanza, il motivo è inammissibile anche quando il giudice di merito abbia comunque reso una motivazione, ancorché concisa.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
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