Cassazione Penale, Sentenza n. 31825/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di assise di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati oggetto di quattro sentenze irrevocabili. Il ricorso è stato limitato alla richiesta di unificazione, ai sensi dell'art. 81, comma secondo, c.p., tra un omicidio aggravato commesso nel novembre 1996 e i reati associativi e lesivi giudicati con altre sentenze. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione rilevando che l'episodio estorsivo e una condotta associativa erano già stati unificati in precedenza; che la sentenza relativa al reato associativo e alle lesioni aveva già escluso l'unità del disegno criminoso, con conseguente preclusione ex art. 671, comma 1, c.p.p.; e che l'omicidio era maturato per contrasti familiari, su mandato di esponenti di altro gruppo criminale, in relazione a eventi contingenti e non prevedibili al momento dell'adesione all'associazione. Il ricorrente ha sostenuto che la partecipazione alla criminalità organizzata implicasse una volontà iniziale riferibile ai reati successivi; che l'omicidio, pur collegato a ragioni familiari, fosse stato eseguito da appartenenti al medesimo circuito mafioso e qualificato come omicidio di matrice mafiosa; che l'incarico proveniente da altro gruppo non escludesse l'unitarietà del disegno, trattandosi di gruppi riconducibili al medesimo clan; che l'azione fosse espressione di mutuo soccorso, di una direttiva o di un'aspettativa criminale associativa; e che il giudice avesse valutato in modo parcellizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e motivato contraddittoriamente sull'estemporaneità dell'omicidio. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, ribadendo che la continuazione richiede la prova di una preventiva programmazione unitaria, specifica almeno nelle linee essenziali, riferibile al momento della commissione del primo reato o, per il rapporto tra reato associativo e reati-fine, al momento dell'ingresso del soggetto nell'associazione. Ha escluso che la mera appartenenza mafiosa, la strumentalità dell'omicidio al rafforzamento dell'associazione, l'autorizzazione dei vertici, l'identità del movente o la disponibilità a commettere delitti gravi siano sufficienti a dimostrare tale programmazione. L'omicidio, essendo collegato a una vicenda familiare contingente e non prevedibile, non risultava attuativo del programma associativo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha confermato il diniego della continuazione tra l'omicidio aggravato e i reati associativi e lesivi, ritenendo corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui mancava la prova che l'omicidio fosse stato preventivamente programmato, nelle sue linee essenziali, al momento dell'ingresso del ricorrente nel sodalizio. La Corte ha precisato che il collegamento dell'azione alle dinamiche mafiose, l'esecuzione da parte di affiliati, la deliberazione ai vertici dell'associazione e l'eventuale finalità di accreditamento criminale non equivalgono alla previa ideazione unitaria richiesta dall'art. 81, comma secondo, c.p.
Norme richiamate
«In tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria»
La continuazione presuppone che i diversi reati siano esecuzione di un unico programma criminoso preventivamente ideato, almeno nelle linee essenziali; la mera reiterazione di reati o la loro connessione con un contesto associativo non determina alcun automatismo.
La precedente esclusione dell'unità del disegno criminoso contenuta in una sentenza irrevocabile può determinare una preclusione rispetto a una successiva richiesta di continuazione riguardante i medesimi reati, estesa anche ai reati già ritenuti continuati con la fattispecie associativa.
Nel rapporto tra reato associativo e reati-fine, la continuazione è configurabile solo se il reato-fine è stato programmato al momento dell'ingresso del soggetto nell'associazione; non è sufficiente che sia stato commesso nell'ambito delle attività associative o per rafforzare il sodalizio.
L'omicidio può essere unificato per continuazione con un reato associativo soltanto se lo specifico fatto omicidiario era già previsto e deliberato, almeno nelle linee essenziali, al momento rilevante; gli omicidi derivanti da circostanze sopravvenute, contingenti o occasionali restano esclusi.
L'aggravamento dell'omicidio indicato nella sentenza non comporta, di per sé, la riconducibilità del fatto al programma criminoso dell'associazione, che deve essere provata autonomamente.
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova di una preventiva ideazione unitaria dei diversi reati, specifica almeno nelle linee essenziali, e non può essere riconosciuta automaticamente per la sola reiterazione criminosa, per la contiguità temporale o per l'identità o analogia dei reati.
- Nel rapporto tra reato associativo e reati-fine, la programmazione deve essere riferibile al momento in cui il soggetto decide di entrare nell'associazione; non è sufficiente che il reato-fine sia stato commesso nel contesto associativo o abbia contribuito al rafforzamento del sodalizio.
- La strumentalità di un reato al rafforzamento dell'associazione, la sua deliberazione da parte dei vertici, l'esecuzione da parte di affiliati o la disponibilità dell'autore a commetterlo non provano, da sole, la previa ideazione unitaria richiesta per la continuazione.
- I reati-fine, in particolare gli omicidi, non sono riconducibili alla continuazione con il reato associativo quando derivino da circostanze sopravvenute, contingenti o occasionali non prevedibili al momento dell'ingresso nell'associazione.
- Il movente comune o la finalità soggettiva di accreditarsi nel contesto criminale non coincidono con la previa programmazione unitaria: il movente può ripresentarsi in momenti diversi senza dimostrare che i singoli reati fossero stati deliberati ab origine.
- Nel procedimento di esecuzione, il condannato che chieda il riconoscimento della continuazione deve allegare elementi specifici e concreti, desunti da indici esteriori quali omogeneità delle violazioni, bene protetto, modalità della condotta, causali e contiguità spazio-temporale; la mera appartenenza associativa non è sufficiente.
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