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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17759/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso opposto dall'Amministrazione finanziaria a fronte dell'istanza di una ex dipendente di banca, che chiedeva la restituzione della maggiore ritenuta applicata sulle somme liquidate dal fondo di previdenza complementare al momento della cessazione del rapporto previdenziale integrativo (cd. "zainetto"). La contribuente sosteneva che, nella base imponibile della prestazione, dovessero essere esclusi i contributi da lei versati al fondo sin dall'assunzione fino al 1994, perché trattenuti in busta paga e quindi non soggetti a imposizione. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva confermato, ritenendo provata la trattenuta in busta paga e irrilevanti gli accordi sindacali richiamati dall'Ufficio. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 17 (ora 19), comma 2, e 48 (ora 51), comma 2, TUIR, sostenendo che il meccanismo contributivo del rapporto di previdenza complementare bancaria comportava, fino al 1994, un assetto solo formalmente a carico del lavoratore per la contribuzione al fondo, mentre la deducibilità/esenzione fiscale era ammessa solo per i contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge; perciò la CTR aveva erroneamente escluso dall'imponibile le somme versate dal fondo in relazione ai contributi del lavoratore.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che la CTR non si fosse conformata al principio consolidato secondo cui la prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare bancario in esecuzione dello scioglimento del rapporto integrativo (cd. "zainetto") costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa sostituita e deve essere assoggettata al medesimo regime fiscale. Di conseguenza, la base imponibile è l'intera somma erogata dal Fondo, senza possibilità di sottrarre i contributi versati dal lavoratore, perché l'esclusione da imponibile riguarda solo i contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della resistente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    è il vizio denunciato in cassazione per contestare l'errore di diritto nella decisione di merito

  • art. 17, comma 2, TUIR

    richiamato come base normativa della tassazione delle somme erogate dal fondo di previdenza complementare

  • art. 19, TUIR

    norma applicata dalla Corte come disciplina della tassazione della prestazione in capitale del fondo, in continuità con l'assetto previgente

  • art. 48, comma 2, TUIR

    invocato per affermare che solo i contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono a formare il reddito

  • art. 48, lett. a), TUIR

    nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003

    consente l'esclusione dal reddito soltanto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, non di quelli di previdenza complementare facoltativi

  • art. 51, TUIR

    richiamato come disciplina attuale, coerente con il principio per cui sono esenti solo i contributi obbligatori

  • art. 6, comma 2, TUIR

    la prestazione capitale del fondo è qualificata come reddito della stessa categoria della pensione integrativa sostituita

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Corte, cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito

Massime di principio

  • La prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare, quando sostituisce una pensione integrativa, va qualificata come reddito della stessa categoria della prestazione sostituita e tassata secondo il medesimo regime fiscale.
  • Nella determinazione della base imponibile della prestazione erogata dal fondo non è possibile sottrarre i contributi versati al fondo dal lavoratore se tali contributi non sono previdenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
  • Le somme escluse da imposizione ai sensi della disciplina fiscale sui redditi di lavoro/pensione sono soltanto i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, non quelli connotati da natura facoltativa o da mera imputazione formale a carico del lavoratore.
  • Quando la decisione impugnata si ponga in contrasto con un indirizzo consolidato e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando l'originaria domanda del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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