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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04059/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia impugnata, che aveva confermato la responsabilità per furto con strappo e riformato la pena, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva riformato solo il trattamento sanzionatorio rispetto alla decisione del Tribunale di Trapani, confermando però la sua responsabilità per furto con strappo. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato come danneggiamento (art. 635 c.p.) oppure come furto semplice/aggravato (artt. 624 e 625 n. 4 c.p.), contestando quindi la qualificazione in furto con strappo. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, osservando che la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito era logicamente coerente e che la riqualificazione richiesta avrebbe imposto una non consentita rivalutazione del quadro probatorio. Ha inoltre ritenuto infondato il richiamo al furto semplice aggravato, perché la condotta descritta era caratterizzata da forza e non da destrezza. Il secondo motivo è stato reputato manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e l'incensuratezza, da sola, non basta più a fondarle.

Norme richiamate

  • art. 624-bis, comma 2, c.p.

    è richiamato quale fattispecie corretta di furto con strappo, ritenuta integrata dai fatti accertati

  • art. 635 c.p.

    la Corte esclude la sua configurabilità perché l'impossessamento della cosa è elemento oggettivo incompatibile con tale delitto

  • artt. 624 e 625 n. 4 c.p.

    la Corte esclude la riqualificazione in furto semplice aggravato, perché la sottrazione è avvenuta con forza e non con destrezza

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il primo motivo è dichiarato generico per indeterminatezza, poiché non specifica gli elementi posti a base della censura e non si confronta con la motivazione impugnata

  • art. 62-bis c.p.

    il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo in assenza di elementi positivi; l'incensuratezza non è più sufficiente da sola

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125

    è richiamato per la riforma dell'art. 62-bis c.p., che ha rafforzato il requisito per la concessione delle attenuanti generiche

  • art. 624-bis c.p.

    la sentenza impugnata viene indicata come fondata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del furto con strappo

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando è generica e non indica in modo specifico i passaggi motivazionali ritenuti illogici o le ragioni della dedotta violazione di legge.
  • La riqualificazione giuridica del fatto non può essere chiesta in cassazione se implica una rivalutazione del quadro probatorio, attività riservata al giudice di merito.
  • Nel furto con strappo, la condotta di sottrazione mediante forza esclude la riconducibilità al furto semplice aggravato dalla destrezza, che richiede invece abilità, astuzia o avvedutezza idonee a eludere la sorveglianza del detentore.
  • Il delitto di danneggiamento non è configurabile quando la fattispecie concreta presuppone l'impossessamento del bene, perché tale elemento è incompatibile con il diverso bene giuridico tutelato dalla norma richiamata.
  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in modo legittimo quando manchino elementi di segno positivo; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., la sola incensuratezza non è sufficiente a giustificarne la concessione.

Come è indicizzato

MaterieRapinaDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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