Cassazione Civile, Ordinanza n. 04284/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l’anno d’imposta 2008, una plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. b), TUIR derivante dalla cessione di un immobile sito nel comune di Nardò. Il giudice di appello, accogliendo solo in parte il ricorso del contribuente, aveva ridotto l’importo della plusvalenza tassabile ritenendo non fondata la tesi della non imponibilità per destinazione dell’immobile ad abitazione principale, ma ammettendo la produzione documentale tardiva del contribuente e considerandola idonea ad abbattere la plusvalenza ai sensi dell’art. 68 TUIR. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 32, comma 2, n. 4, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che i documenti giustificativi dei costi inerenti al bene ceduto, prodotti solo in giudizio, fossero inutilizzabili perché non esibiti in sede amministrativa nonostante uno specifico invito corredato da avvertimento; con il terzo ha lamentato motivazione apparente/nullità della sentenza d’appello per violazione delle norme sull’obbligo di motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ritenendo insussistente sia il vizio di omesso esame di fatto decisivo sia la motivazione apparente della sentenza impugnata. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR aveva errato nel ritenere non operante la preclusione probatoria di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, poiché nel caso concreto l’invito dell’Ufficio era puntuale e specifico e conteneva l’avviso delle conseguenze della mancata ottemperanza. Di conseguenza la sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. b), TUIR
Le plusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni sono, in linea generale, redditi diversi imponibili, salvo le esclusioni previste dalla norma.
La plusvalenza si determina come differenza tra corrispettivo percepito e prezzo di acquisto o costo di costruzione del bene, aumentato di ogni altro costo inerente al bene ceduto.
art. 32, comma 2, n. 4, d.P.R. n. 600/1973
La mancata esibizione in sede amministrativa dei documenti richiesti, a fronte di un invito specifico e di un avvertimento espresso, comporta la loro inutilizzabilità a favore del contribuente anche in giudizio, salvo la dichiarazione e prova di impossibilità non imputabile.
art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973
La preclusione probatoria va interpretata in senso restrittivo e riguarda solo elementi informativi univocamente favorevoli al contribuente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente o mancante integra un error in procedendo denunciabile in cassazione come nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato quale norma che impone l’obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato a presidio dell’esistenza della motivazione della sentenza.
È richiamato come norma sul contenuto della motivazione.
art. 12 preleggi
La Corte lo richiama per l’interpretazione sistematica della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 32 d.P.R. n. 660/1973
È citato nel passaggio relativo alla Corte costituzionale, ma verosimilmente in modo meramente materiale; dal contesto la norma effettivamente rilevante è l’art. 32 d.P.R. n. 600/1973.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di motivazione apparente o mancante è ammissibile solo quando la sentenza sia affetta da una radicale anomalia motivazionale, tale da tradursi in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente il mero difetto di persuasività o completezza della motivazione.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti; non integra il vizio la semplice omissione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato.
- In tema di accertamento tributario, la preclusione all’utilizzo in giudizio di documenti non esibiti in sede amministrativa opera quando l’Ufficio abbia formulato un invito specifico e puntuale, accompagnato da espresso avvertimento sulle conseguenze della mancata produzione.
- La preclusione ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 deve essere interpretata restrittivamente e riguarda solo documenti o elementi informativi che siano univocamente favorevoli al contribuente; restano esclusi quelli dal contenuto misto o anche solo parzialmente sfavorevole.
- Quando il contribuente non abbia adempiuto agli inviti documentali dell’Ufficio, la successiva produzione in giudizio non può essere valorizzata a suo favore se non ricorre la dichiarazione di impossibilità non imputabile prevista dalla norma.
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