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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2399/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che aveva confermato la misura custodiale applicata dal GIP a Filardo per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa). Il ricorrente censurava principalmente la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità dell'associazione contestata, alla data di costituzione e alla durata dell'azione associativa (sostenendo che molti reati erano anteriori alla nascita dell'associazione così come ricostruita dal Tribunale) e lamentava l'utilizzo in motivazione di dichiarazioni confessorie non acquisite agli atti, in violazione dell'art. 191 c.p.p. e degli artt. 24 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito una rivalutazione logica e non manifestamente illogica del materiale indiziario, valorizzando le intercettazioni (in particolare il summit del 29 marzo 2019 e il colloquio del 2 novembre 2018) e le dichiarazioni confessorie di fonti interne (Andrisano e Attanasio), che corroborano l'esistenza della "cupola" riconducibile alla Sacra Corona Unita e il ruolo stabile del Filardo (raccolta fondi per i detenuti). La Corte ha inoltre ritenuto che i verbali citati fossero stati regolarmente trasmessi al Tribunale del riesame e dunque utilizzabili, e che le obiezioni difensive non abbiano confutato efficacemente la valutazione complessiva degli indizi. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato accompagnato dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che, alla luce di intercettazioni, sequestri (armi), atti predatori, estorsioni e controllo economico del territorio, sussistono gravi indizi di associazione mafiosa; la Corte ammette la possibilità di ricostruire la data di operatività dell'organizzazione anche tramite convergenza di elementi indiziari e dichiarazioni confessorie.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Il riferimento alla norma ha riguardato la contestazione dell'utilizzo di materiale ritenuto non acquisito; la Corte ha accertato che i verbali delle dichiarazioni erano stati regolarmente trasmessi al Tribunale del riesame, per cui non sussisteva violazione delle norme procedurali relative all'acquisizione e all'impiego di atti istruttori.

  • art. 24 Cost.

    Richiamata a tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non sia stato compromesso perché la difesa ha avuto effettiva possibilità di utilizzare e contestare le dichiarazioni rese dagli altri indagati.

  • art. 111 Cost.

    Richiamata con riferimento al giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile l'operato del Tribunale del riesame con i principi del giusto processo, non riscontrando vizi tali da inficiare il contraddittorio o la valutazione di legittimità dei mezzi indiziari.

  • Sentenza Cassazione n. 18994 del 16 aprile 2021

    Precedente intervento della Corte che aveva parzialmente annullato; la decisione odierna valuta e ritiene superati i rilievi posti da quella sentenza sulla base di una più completa ricostruzione degli elementi intercettativi e delle dichiarazioni confessorie.

Massime di principio

  • La configurabilità dell'associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416-bis si valuta mediante il quadro complessivo degli indizi: intercettazioni, sequestri di armi, estorsioni, controllo di settori economici e dichiarazioni di membri/vertici possono, congiuntamente, giustificare la misura cautelare.
  • La data di nascita e la durata di una struttura associativa possono essere ricostruite in modo indiziario anche retrodatando accordi richiamati in colloqui successivi, purché la lettura sia logica e supportata da elementi convergenti.
  • Le dichiarazioni confessorie o dei coindagati possono essere utilizzate come elemento indiziario se sono state regolarmente acquisite e trasmesse alle parti; la loro efficacia va valutata in combinazione con le altre prove.
  • Contestazioni generiche sulla motivazione o sulla durata dell'azione associativa sono deboli se non accompagnate da precisa indicazione degli elementi che smentiscono la valutazione del giudice; il rimprovero deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato.
  • L'annullamento con rinvio di una precedente ordinanza non preclude la possibilità per il giudice del rinvio di rinnovare e meglio motivare la conferma della misura cautelare se produce una rinnovata e coerente valutazione degli elementi probatori.
  • L'utilizzo di documenti o dichiarazioni in motivazione è legittimo se formalmente acquisito al fascicolo del giudice che decide e la difesa ha avuto la possibilità di esercitare le proprie prerogative.

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