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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25180/2021 del 17/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la non ragionevole durata di un processo civile. La Corte d'appello aveva dichiarato la domanda improponibile per tardività, ritenendo che la mediazione avviata dal ricorrente non impedisse la decadenza semestrale prevista dall'art. 4 della L. n. 89/2001, sia perché la controversia non sarebbe stata mediabile, sia perché mancava la prova di un accordo o di una clausola statutaria che consentisse la mediazione facoltativa. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 28/2010, sostenendo che la mediazione è ammissibile anche in assenza di contratto o clausola statutaria e che, essendo stata comunicata entro sei mesi, avrebbe impedito la decadenza dal diritto all'equa riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ha cassato il decreto della Corte d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione. Ha affermato che, in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale di decadenza interrompe il decorso del termine ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010, dal momento della comunicazione alle altre parti e non dal deposito. Il giudice del rinvio dovrà verificare la tempestività della mediazione e poi decidere nel merito sulla domanda, oltre a regolare le spese.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89

    termine semestrale di decadenza

    il termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione è soggetto agli effetti impeditivi della mediazione comunicata tempestivamente

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

    impedisce, per una sola volta, la decadenza dal diritto di agire per l'equa riparazione

    la domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale interrompe la decadenza e consente di riproporre la domanda entro un nuovo termine di sei mesi dal verbale negativo

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

    la Corte d'appello aveva ritenuto che la disciplina della mediazione facoltativa presupponesse un accordo o una clausola statutaria, ma la Cassazione non ha condiviso questa impostazione nel caso di specie

  • art. 2 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'ammissibilità della mediazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale di decadenza previsto dalla L. n. 89/2001 interrompe il termine ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010.
  • L'effetto interruttivo della mediazione decorre dal momento in cui la domanda viene comunicata alle altre parti e non dal semplice deposito presso l'organismo di mediazione.
  • Se il tentativo di mediazione fallisce, il diritto all'equa riparazione può essere esercitato nuovamente entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente ex novo dal deposito del verbale negativo.
  • Il diritto alla ragionevole durata del processo, quale diritto fondamentale, non è disponibile né conciliabile; diverso è il diritto patrimoniale all'equa riparazione, che può essere oggetto di mediazione finalizzata alla conciliazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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