Cassazione Penale, Ordinanza n. 14199/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intempestività: l'ordinanza impugnata era stata notificata il 1° dicembre 2025, il termine di 15 giorni scadeva il 16 dicembre 2025, mentre il ricorso era stato inviato via PEC il 18 dicembre 2025, quindi oltre il termine. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda origina da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Potenza e divenuta irrevocabile, nei confronti di un imputato, nella quale non era stata valutata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il difensore ha chiesto al giudice dell'esecuzione la correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p.; il Tribunale ha respinto la richiesta. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso deducendo: erronea applicazione dell'art. 130 c.p.p.; omessa pronuncia del giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei poteri sui benefici di legge; vizio di motivazione per la mancata concessione d'ufficio dei benefici previsti dagli artt. 163 e 164 c.p. La Corte non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato la tardività dell'impugnazione.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di patteggiamento oggetto dell'istanza di correzione
invocato dal ricorrente per sostenere la correzione dell'asserito errore materiale
richiamato per la sospensione condizionale della pena, che il ricorrente assumeva dovesse essere concessa d'ufficio
richiamato insieme all'art. 163 c.p. sui presupposti e condizioni del beneficio della sospensione condizionale
richiamato per la decisione del ricorso nelle forme semplificate previste dalla norma
art. 15 giorni
termine per l'impugnazione dell'ordinanza, calcolato dalla notifica
Massime di principio
- L'impugnazione proposta oltre il termine perentorio stabilito dalla legge è inammissibile e la Corte di cassazione non può esaminare nel merito le doglianze formulate.
- Nel giudizio di esecuzione, le censure sulla mancata valutazione o concessione di benefici di legge non possono essere esaminate se il ricorso è tardivo, poiché l'ammissibilità dell'impugnazione costituisce una preclusione preliminare.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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