Sentenza n. 1406/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1064/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro la deliberazione con cui la Commissione straordinaria del Comune di Rende aveva disposto la rescissione del precedente affidamento in concessione della gestione del palazzo dello sport
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La concessionaria aveva impugnato la deliberazione adottata dalla Commissione straordinaria del Comune di Rende ai sensi dell’art. 145, comma 4, d.lgs. 267/2000, con cui era stato rescinduto il contratto di concessione stipulato all’esito di una procedura di evidenza pubblica. Il TAR aveva ritenuto legittimo l’intervento, qualificandolo come esercizio di un potere extra ordinem connesso alla finalità di bonifica conseguente allo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata. In appello, la concessionaria ha dedotto, da un lato, che il TAR avrebbe attribuito rilievo decisivo al solo rapporto di parentela del proprio legale rappresentante con soggetti ritenuti appartenenti ai vertici della criminalità organizzata, in violazione degli artt. 3 e 41 Cost., senza prova di frequentazioni, cointeressenze o benefici; dall’altro, che il giudice avrebbe valorizzato vicende relative all’esecuzione del contratto, le quali non avrebbero potuto costituire presupposto della rescissione ai sensi dell’art. 145 d.lgs. 267/2000, potendo eventualmente giustificare soltanto l’applicazione di penali. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, per mancata riproposizione delle censure di primo grado e per omessa impugnazione di alcuni capi della sentenza, deducendone comunque l’infondatezza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile e ha confermato, per tale ragione processuale, la decisione sfavorevole all’appellante. I due motivi non si confrontavano con l’intero percorso motivazionale della sentenza di primo grado, ma criticavano soltanto alcuni passaggi isolati. La sentenza impugnata, invece, aveva fondato la legittimità dell’intervento su una pluralità di elementi convergenti: molteplici irregolarità nella fase di gara, tra cui l’omessa esclusione dell’aggiudicataria nonostante documentazione incompleta e l’assenza di requisiti, nonché una gestione eccessivamente benevola della fase esecutiva, caratterizzata dalla mancata reazione a numerosi inadempimenti. Il rapporto di parentela non era stato quindi considerato isolatamente, ma insieme agli ulteriori elementi ritenuti idonei a dimostrare il collegamento tra l’affidamento e l’associazione criminale. Quanto alla fase esecutiva, il Consiglio di Stato ha precisato che essa era stata esaminata a fini probatori, per ricavare il quadro dell’atteggiamento di favore dell’amministrazione, e non come autonomo presupposto sanzionatorio della rescissione. Ne consegue che i motivi, non investendo la complessiva ratio decidendi, erano a-specifici e inammissibili ai sensi dell’art. 101 c.p.a. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 145, comma 4, d.lgs. 267/2000
rescissione del pregresso affidamento in concessione
La disposizione è stata indicata quale base del potere esercitato dalla Commissione straordinaria nell’ambito delle misure conseguenti allo scioglimento del Consiglio comunale; il giudice di primo grado ne ha riconosciuto la natura extra ordinem e la coerenza con la finalità di bonifica dell’amministrazione.
specifiche censure contro i capi della sentenza gravata
Il motivo d’appello deve confrontarsi con le motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata e deve articolare una critica specifica alla relativa ratio decidendi; la mancata considerazione di una parte essenziale del percorso motivazionale determina genericità e inammissibilità dell’appello.
artt. 3 e 41 Cost.
nessuna citazione testuale ulteriore
Sono stati invocati dall’appellante per sostenere che il mero rapporto di parentela non potesse giustificare la decisione amministrativa in assenza di prova di frequentazioni, cointeressenze o benefici; il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito tale doglianza, dichiarando l’appello inammissibile per difetto di specificità.
Massime di principio
- Il motivo d’appello amministrativo deve confrontarsi con l’intera ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare specificamente le ragioni per cui ciascun segmento essenziale della motivazione sarebbe erroneo; la critica di soli passaggi isolati rende l’appello a-specifico e inammissibile ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
- Quando una decisione amministrativa è fondata su una pluralità di elementi convergenti, l’impugnazione non può limitarsi a contestarne uno solo, lasciando incontestati gli ulteriori elementi autonomamente valorizzati dal giudice per sostenere la legittimità dell’atto.
- Le vicende relative all’esecuzione di un contratto pubblico possono essere valutate non come autonomo presupposto sanzionatorio, ma come elementi probatori dell’atteggiamento di favore dell’amministrazione e del collegamento dell’affidamento con fenomeni di infiltrazione criminale, se tale valutazione è inserita nella complessiva motivazione dell’atto e della sentenza.
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