Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24738/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che confermava la condanna per truffa. Il ricorso contestava: (i) nullità per rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore (presunta mancata acquisizione dei verbali e tempestività della comunicazione); (ii) travisamento della prova e errato accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo del reato; (iii) motivazione insufficiente nell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p.; (iv) violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancato esame/riapertura dell'istruttoria e mancata acquisizione di documenti (es. fattura n.297 del 01/07/2013, visura storica Autobrand s.r.l.) e testimonianze richieste; (v) censura sulla determinazione del danno grave e sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione agli effetti penali perché il reato risulta estinto per prescrizione. Ha tuttavia rigettato il ricorso quanto agli effetti civili, confermando le statuizioni civili, e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (Osteria Il Porcellino s.r.l.). La Cassazione ha inoltre ritenuto non fondate le censure meritevoli di riesame del materiale probatorio (riconoscendo che la rivalutazione della prova è preclusa in sede di legittimità) e ha richiamato i criteri sulla tempestività e sulla prova della ricezione delle istanze di rinvio trasmesse con mezzi atipici (PEC), nonché l'adeguatezza della motivazione in punto di aggravante date la somma elevata pagata dalla persona offesa e il comportamento complessivo dell'imputato. Per questi motivi la sentenza di merito è annullata soltanto per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 61 n.7 cod. pen.

    L'aggravante è stata ritenuta applicabile in considerazione dell'elevata somma pagata dalla persona offesa (circa €40.000), contribuendo alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto motivazione sufficiente a giustificarne l'applicazione

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla presunta motivazione meramente apparente nel rigetto delle richieste di riapertura dell'istruttoria; la Cassazione ha ritenuto non sussistente la violazione né indispensabile un nuovo esame istruttorio in questa sede

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Riferimento al deposito in cancelleria; la sentenza richiama che strumenti di comunicazione atipici possono essere idonei ma impongono l'onere della prova della tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice

  • art. 420-ter cod. proc. pen., comma 5

    Stabilisce l'obbligo del difensore di comunicare prontamente il legittimo impedimento; la Corte precisa che la tempestività va valutata dal momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento

  • Norme sulla prescrizione del reato (codice penale e norme processuali collegate)

    Sulla base delle regole sulla prescrizione il reato risulta oggi estinto: ciò determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per gli effetti penali

Massime di principio

  • La comunicazione del legittimo impedimento del difensore può essere trasmessa con mezzi 'atipici' (PEC, fax, posta elettronica ordinaria), ma chi poi deduce l'omesso esame deve provare che la comunicazione sia effettivamente giunta e sia stata sottoposta all'attenzione della cancelleria; la mera attestazione di invio non basta.
  • La tempestività della comunicazione dell'impedimento si misura dal momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento stesso: è obbligo comunicare prontamente una volta nota la sovrapposizione di udienze.
  • In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione globale delle prove: i giudizi di merito sulle risultanze probatorie sono vincolanti salvo vizio di motivazione o palese travisamento desumibile dagli atti.
  • L'aggravante ex art. 61 n.7 c.p. può essere valorizzata anche in ragione dell'entità della somma coinvolta; il giudice deve motivare adeguatamente perché, in mancanza, la decisione può essere censurata.
  • L'estinzione del reato per prescrizione determina l'annullamento della sentenza penale senza rinvio, ma non incide automaticamente sulle domande civili: le statuizioni civili possono essere confermate e l'imputato può restare obbligato al risarcimento o al pagamento di spese civili.
  • Chi impugna per vizi procedurali connessi a comunicazioni telematiche deve documentare la ricezione e la tempestiva conoscenza da parte dell'ufficio giudiziario per potersi dolere efficacemente dell'omesso esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.