Cassazione Penale, Ordinanza n. 09523/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il difensore che lo aveva sottoscritto non risultava abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, con conseguente violazione dell'art. 613 c.p.p. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato affrontato il merito dei motivi di impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato dal Tribunale per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, ha proposto un atto di appello poi trattato come ricorso per cassazione. Ha dedotto: 1) omesso accertamento della propria responsabilità, sostenendo che la polizia municipale non avrebbe identificato i responsabili degli schiamazzi e dei rumori; 2) illegittimo diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) illegittimo diniego della sospensione condizionale della pena; 4) erronea adozione delle statuizioni civili, in particolare la revoca della provvisionale.
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata per il disturbo arrecato dal gestore del locale ai condomini attraverso schiamazzi dei clienti e rumori dovuti alla frantumazione di bottiglie.
Invocato dall'imputato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il diniego non è stato esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
È richiesto che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte; in difetto, il ricorso è inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in via equitativa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte è inammissibile, senza esame dei motivi di merito.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per ragioni processuali attinenti alla validità della sottoscrizione, la Corte applica automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione in favore della Cassa delle ammende.
- In presenza di inammissibilità dell'impugnazione, non vengono scrutinati i motivi relativi alla responsabilità penale, alla particolare tenuità del fatto, alla sospensione condizionale della pena o alle statuizioni civili.
- Ai fini del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, la contestazione descritta riguarda il gestore di un locale che, tramite la condotta degli avventori e i rumori connessi all'attività, arreca disturbo ai condomini; tuttavia nel caso deciso la Corte non ha affrontato il merito della qualificazione del fatto.
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