Cassazione Penale, Sentenza n. 16952/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Credico, titolare e legale rappresentante della TI.REX srl, è stato condannato per omessa presentazione delle dichiarazioni IRPEF e IVA relative al 2012 (fatto commesso a Pescara il 29/12/2013) con l'accusa di voler evadere imposte. In appello la pena fu rideterminata (un anno di reclusione con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). Con ricorso in Cassazione l'imputato sollevava tre censure: 1) carenza di motivazione e illogicità circa la sussistenza del dolo specifico, contestando che il tardivo deposito delle dichiarazioni non provi l'intento evasivo; 2) indebita inversione dell'onere della prova da parte della Corte territoriale; 3) omessa motivazione sulla determinazione delle pene accessorie e mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato solo in relazione alla determinazione delle pene accessorie: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle sanzioni accessorie e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. I restanti motivi (sussistenza del dolo specifico e presunta inversione dell'onere probatorio, nonché la richiesta generica di sospensione condizionale non sollevata in appello) sono stati ritenuti inammissibili o infondati. È stata quindi confermata irrevocabilmente la responsabilità penale di Di Credico per la fattispecie contestata, con nuovo esame solo sulle pene accessorie secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 5
L'omessa presentazione delle dichiarazioni entro i termini costituisce il momento di consumazione del reato anche se le dichiarazioni sono presentate successivamente; la valutazione del dolo specifico deve essere riferita al momento della consumazione e il superamento della soglia di punibilità e la conoscenza dell'imposta possono dimostrare la volontà evasiva, anche sotto la forma del dolo eventuale.
art. 606 comma 1, lett. e) c.p.p.
Motivo di ricorso per cassazione relativo a vizio di motivazione, contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata; la Corte verifica la correttezza della motivazione secondo i parametri indicati dalla norma.
Criteri generali per la determinazione della pena che devono essere applicati concretamente dal giudice anche nella quantificazione delle pene accessorie quando la legge ne lascia discrezionalità.
Non è corretto rapportare automaticamente la durata delle pene accessorie alla durata della pena principale; la loro determinazione deve seguire i criteri di cui all'art. 133 c.p.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, sent. n. 22898/2014; Sez. 3, n. 18936/2016; Sez.3 n.7000/2018; S.U. n.28910/2019 - Suraci)
La giurisprudenza afferma che l'omessa dichiarazione si perfeziona con il decorso del termine, che il successivo deposito non esclude il reato, che il superamento della soglia può essere indice di dolo (anche eventuale) e che la determinazione delle pene accessorie deve essere effettuata concretamente secondo art. 133 c.p., non in rapporto meccanico alla pena principale.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione tributaria si considera consumata al termine previsto dalla legge; la regolarizzazione successiva non elimina automaticamente il reato e non determina di per sé l'assenza del dolo.
- La valutazione del dolo specifico deve riferirsi allo status e alla consapevolezza del contribuente al momento della condotta omissiva; il superamento della soglia di punibilità e la conoscenza dell'ammontare dell'imposta favoriscono la ricostruzione dell'intento evasivo, anche come dolo eventuale.
- L'onere della prova della sussistenza del reato resta in capo all'accusa; la Corte di legittimità non riconsidera il merito probatorio se non per vizi di diritto o di motivazione.
- Le pene accessorie, quando la legge ne fissa un limite non fisso, devono essere determinate concretamente dal giudice con motivazione specifica e secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; non sono da rapportare meccanicamente alla pena principale.
- La richiesta di benefici (es. sospensione condizionale della pena) deve essere formulata concretamente nel corso del giudizio in cui se ne chiede il riconoscimento; una doglianza generica sulla loro mancata concessione può essere inammissibile in Cassazione se non adeguatamente dedotta in sede di appello.
- In Cassazione sono ammissibili censure sulla motivazione e sulla applicazione di norme, mentre le contestazioni dirette a una rivalutazione del compendio probatorio sono generalmente inammissibili.
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