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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21067/2024 del 27/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

In occasione di un sopralluogo presso l'abitazione dell'utente veniva riscontrata una manomissione del contatore elettrico. Le società del gruppo elettrico chiedevano la regolarizzazione della posizione mediante pagamento di una somma determinata a seguito di ricostruzione dei consumi ritenuti sottratti alla fatturazione per il periodo marzo 2006-marzo 2011. L'utente pagava quanto richiesto e poi agiva in giudizio chiedendone la restituzione, sostenendo che, pur essendo stata accertata la manomissione, non fosse stato dimostrato un errore di misurazione tale da giustificare la pretesa economica. Il giudice di pace accoglieva la domanda restitutoria, ma il tribunale, a seguito di nuova consulenza tecnica, riformava la decisione ritenendo dovuti gli importi già fatturati e riscossi. Con il ricorso per cassazione l'utente deduceva nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., assumendo che la motivazione fosse apparente, perplessa, contraddittoria e incomprensibile: il tribunale avrebbe, da un lato, aderito alla CTU che quantificava in soli euro 73,62 oltre IVA l'energia ancora da fatturare, e dall'altro avrebbe concluso che l'intero importo di euro 3.346,81 era effettivamente dovuto, sicché non sarebbe stata individuabile la ratio decidendi. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una diversa lettura degli esiti della consulenza tecnica e a una rivalutazione del merito, non consentite nel giudizio di legittimità; ha inoltre escluso la denunciabilità di un travisamento della prova, mancando la deduzione di una mera svista percettiva sul contenuto oggettivo della CTU.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la doglianza non evidenziava una motivazione inesistente o meramente apparente, ma contestava la valutazione di merito compiuta dal tribunale sugli esiti della consulenza tecnica d'ufficio. La sentenza impugnata è stata ritenuta intelligibile nella sua ratio, poiché il tribunale aveva fatto proprie le conclusioni del nuovo consulente, dalle quali emergeva che i consumi effettivi erano stati superiori a quelli fatturati e che la somma richiesta era dovuta. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda restitutoria. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con liquidazione unitaria in favore delle due controricorrenti, ritenuta la loro difesa sostanzialmente identica. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la nullità per difetto di motivazione richiede una motivazione inesistente, apparente o incomprensibile, desumibile dalla sentenza in sé e non dal confronto con elementi estrinseci.

  • art. 111 Cost.

    la decisione deve essere sorretta da motivazione effettiva e comprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il veicolo processuale per denunciare la nullità della sentenza per difetto assoluto o apparente di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    non consente di trasformare in vizio di violazione di legge una mera contestazione della ricostruzione fattuale o della valutazione della prova.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito semplificato.

  • art. 92, comma 1, c.p.c.

    le spese non devono gravare il soccombente oltre quanto necessario per l'effettiva attività difensiva svolta.

  • artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014

    in presenza di difesa unitaria di più parti con identica posizione processuale, è dovuto un compenso unico, con eventuali aumenti nei limiti previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 7053

    il vizio di motivazione va verificato esclusivamente sulla sentenza impugnata, senza confronto con elementi estrinseci come la CTU.

  • Cass., Sez. Un., 5 marzo 2024, n. 5792

    il travisamento della prova è deducibile solo se vi è una mera svista percettiva sul contenuto oggettivo della prova, decisiva per la decisione.

  • Cass. 27 agosto 2015, n. 17215

    in caso di difesa di più parti con identica posizione e stesso difensore, le spese vanno liquidate unitariamente.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile sussiste solo quando la motivazione sia oggettivamente mancante, meramente assertiva o irriducibilmente contraddittoria, dovendosi apprezzare il testo della decisione in sé e non il suo confronto con atti esterni o con la consulenza tecnica.
  • Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o per sostituire l'interpretazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di appello con una lettura alternativa proposta dalla parte.
  • Il travisamento della prova è configurabile soltanto in presenza di una svista percettiva sul contenuto oggettivo della prova, e non quando la doglianza investa la diversa interpretazione o il diverso apprezzamento delle conclusioni del consulente.
  • In tema di liquidazione delle spese, quando più parti hanno identica posizione processuale e si difendono con il medesimo avvocato, il compenso va liquidato in modo unitario, evitando aggravî per attività difensive non necessarie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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