Cassazione Penale, Ordinanza n. 35912/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 3 novembre 2025, che aveva confermato la condanna per evasione dal regime di detenzione domiciliare. I motivi, dei quali il testo non riporta il contenuto specifico, riproponevano censure già esaminate e respinte in appello: la Corte d’appello aveva escluso la violazione della correlazione tra accusa e sentenza, rilevando che la condotta di evasione accertata coincideva con quella descritta nel capo d’imputazione; aveva inoltre escluso i presupposti della particolare tenuità del fatto, considerate le modalità spaziali e temporali della condotta, rimasta priva di giustificazione, e la personalità dell’imputato desunta dai precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi si limitavano a riproporre questioni già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, con motivazione giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità. Ha richiamato, in particolare, l’assenza di violazione dell’art. 521 c.p.p. e la motivata esclusione dei presupposti dell’art. 131-bis c.p. La decisione richiama le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta il dispositivo completo né specifica eventuali importi.
Norme richiamate
la condotta di evasione materialmente accertata è la stessa contenuta nel capo di imputazione
Non sussiste violazione della correlazione tra accusa e sentenza quando la condotta concretamente accertata coincide con quella contestata nel capo d’imputazione.
in cui vi è la puntuale esclusione dei presupposti di applicazione dell'art.131-bis, cod. pen. in base alle modalità della condotta, in termini spaziali e temporali, rimasta senza alcuna giustificazione oltre che per la personalità del ricorrente, desunta dai precedenti, che fanno venire meno l'argomento dell'occasionalità.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando le modalità spaziali e temporali della condotta, l’assenza di giustificazione e la personalità desunta dai precedenti non consentono di ravvisare i relativi presupposti, compresa l’occasionalità del comportamento.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non ne specifica il contenuto concreto.
con la quale è stata confermata la condanna per il reato di evasione dal regime della detenzione domiciliare
Il reato per cui la condanna è stata confermata è l’evasione; il testo non specifica ulteriormente la disposizione incriminatrice.
Massime di principio
- Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione che condanna per la medesima condotta di evasione descritta nel capo d’imputazione.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa considerando congiuntamente le modalità spaziali e temporali della condotta, l’assenza di giustificazione e la personalità dell’imputato desunta dai precedenti, quando tali elementi impediscano di ravvisare l’occasionalità.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limita a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità.
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