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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28655/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato un avviso di accertamento per maggiori Irap e Iva relative all'anno d'imposta 2007, emesso a seguito di rettifica induttiva dei ricavi dichiarati. La rettifica traeva origine dal rilievo, emerso in verifica fiscale, di compensi ai dipendenti non dichiarati. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società; in appello la CTR Lombardia aveva accolto solo parzialmente l'impugnazione, ritenendo legittimo l'accertamento induttivo, ma non il criterio usato dall'Ufficio per quantificare l'aumento dei ricavi, fondato sul rapporto percentuale tra ricavi e spese risultanti dalla contabilità. La CTR aveva invece ritenuto più corretto ancorare l'incremento dei ricavi all'aumento dei costi accertati. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) motivazione inesistente o apparente ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., sempre in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., censurando sostanzialmente la valutazione probatoria e il criterio di rideterminazione adottato dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era sufficiente a rendere percepibile il percorso argomentativo: il giudice di merito aveva spiegato di non poter confermare integralmente i maggiori ricavi accertati dall'Ufficio, criticando l'uso del rapporto percentuale tra ricavi e costi ordinari in ragione delle caratteristiche dell'attività della società. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché volto in realtà a contestare la valutazione delle prove e l'apprezzamento di merito, che non è sindacabile in cassazione. La Corte ha inoltre richiamato un precedente conforme su questione identica. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Motivazione inesistente; censura proposta anche per violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    La Corte ha chiarito che la motivazione è solo apparente o mancante quando non consente di comprendere gli elementi posti a base del convincimento e il percorso logico-giuridico seguito; nel caso concreto tale vizio non sussisteva. Inoltre, il motivo che attacca la valutazione delle prove o l'apprezzamento di merito non è ammissibile in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c.

    La censura, in concreto, non riguardava un reale errore nell'allocazione dell'onere della prova, ma si risolveva in una critica all'apprezzamento di merito compiuto dal giudice tributario.

  • art. 2727 c.c.

    Violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c.

    La Corte ha ritenuto che il riferimento alle presunzioni fosse usato per contestare la ricostruzione fattuale e il criterio estimativo adottato dal giudice di merito, profili non scrutinabili in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando la sentenza non espone gli elementi decisivi del convincimento o non rende riconoscibile il percorso argomentativo seguito; una motivazione sintetica è comunque sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una dedotta violazione di legge in una critica alla valutazione delle prove o all'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
  • Se il giudice tributario ritiene legittimo l'accertamento induttivo ma discute soltanto il criterio di quantificazione del maggior reddito/ricavo in relazione alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta, la censura che mira a rivalutare tale apprezzamento di fatto è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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