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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23677/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, resa in sede di patteggiamento per il reato contestato, resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza di applicazione della pena resa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. dall'autorità giudiziaria di Lecce per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente deduceva violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammesso soltanto per i motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio dedotto non rientra tra quelli consentiti, sicché il mezzo di impugnazione è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base del giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento ai soli vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • L. n. 103/2017

    indicata come legge che ha modificato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ampliando/precisando il regime delle impugnazioni contro il patteggiamento

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 4

    norma incriminatrice posta a base della sentenza applicativa di pena

  • cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla disciplina del patteggiamento e del ricorso per cassazione

  • spese processuali

    il ricorrente è condannato al loro pagamento in conseguenza dell'inammissibilità

  • Cassa delle ammende

    deve essere versata la somma di euro 4.000 a titolo di sanzione conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Il vizio di motivazione, quando non si traduca in uno dei motivi specificamente consentiti per il patteggiamento, non è deducibile in cassazione avverso la sentenza applicativa di pena.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo se effettivamente incide nei limiti consentiti dalla disciplina speciale dell'impugnazione del patteggiamento; al di fuori di tali ipotesi il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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