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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13109/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione proposta da un ex presidente del consiglio di amministrazione e membro del comitato esecutivo di una banca avverso una sanzione amministrativa di euro 80.000 irrogatagli dalla CONSOB per violazione degli obblighi informativi connessi al prospetto di offerta di azioni pubblicato nel giugno 2013. In primo grado di merito la Corte d'appello di Firenze, decidendo sull'opposizione, aveva annullato la sanzione ritenendo tardivo l'avvio della procedura sanzionatoria, iniziata solo nel 2016, in violazione del termine di 180 giorni previsto dall'art. 195, comma 1, TUF. La CONSOB ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha dedotto, tra l'altro, nullità della sentenza per motivazione apparente o per rinvii insufficientemente intellegibili ad altre decisioni; omesso esame di fatti decisivi; violazioni dell'art. 115 c.p.c. per errori di percezione; e, soprattutto, violazione dell'art. 195, comma 1, TUF e della L. n. 689/1981, sostenendo che il "momento dell'accertamento" non coincide con la mera conoscenza di alcuni elementi generici o con la consumazione dell'illecito, ma con il completamento dell'acquisizione di tutti gli elementi informativi e probatori necessari, avvenuto solo nel maggio 2016 mediante la trasmissione di documenti e note ispettive della Banca d'Italia, oltre che all'esito di ulteriori indagini avviate a fine 2015. Il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo anche l'inammissibilità delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza di merito non fosse apparente in senso costituzionalmente rilevante. Ha invece accolto il quinto, il sesto e il settimo motivo, reputandoli fondati nella parte in cui contestavano la valutazione della Corte d'appello sulla tardività dell'accertamento. La Cassazione ha affermato che il giudice di merito aveva erroneamente anticipato il momento dell'accertamento, valorizzando elementi conoscitivi parziali e compiendo una valutazione ex post sulla sufficienza del materiale istruttorio, sostituendosi all'autorità di vigilanza nella scelta e nella valutazione degli atti di indagine. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo, terzo e quarto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 94, commi 2 e 7, d.lgs. 58/1998

    Disposizioni sostanziali poste a base della sanzione per carenze informative nel prospetto di offerta.

  • art. 195, comma 1, d.lgs. 58/1998

    Il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dall'accertamento dell'illecito; l'accertamento non coincide con la mera conoscenza di fatti generici né con la consumazione della violazione, ma con il completamento dell'acquisizione degli elementi informativi e probatori necessari alla contestazione.

  • art. 14, commi 2 e 6, L. 689/1981

    Richiamato in combinazione con la disciplina del TUF sulla tempestività della contestazione sanzionatoria.

  • art. 191, comma 2, d.lgs. 58/1998

    Richiamato quale norma del sistema sanzionatorio del TUF, in connessione con la fattispecie contestata.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; una motivazione sintetica ma comprensibile non integra il vizio denunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice non può fondare la decisione su errori di percezione del materiale di causa né sostituirsi all'autorità amministrativa nella valutazione dell'opportunità e sufficienza degli atti di indagine.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative per violazioni del TUF, il dies a quo del termine di 180 giorni per la contestazione decorre solo quando l'autorità abbia acquisito in modo completo gli elementi conoscitivi e probatori necessari a formulare l'addebito, non già quando siano emersi meri indizi o informazioni parziali.
  • Il giudice dell'opposizione non può anticipare il momento dell'accertamento valutando ex post la sufficienza di dati istruttori incompleti, poiché tale apprezzamento appartiene all'autorità di vigilanza che conduce le indagini.
  • Non è configurabile motivazione apparente quando la sentenza, pur sintetica o eventualmente inficiata da errori di fatto, esprima comunque una ratio decidendi intellegibile e non contraddittoria; il vizio di nullità ex art. 132 c.p.c. richiede un difetto motivazionale radicale.
  • Nella verifica della tempestività della contestazione sanzionatoria, il giudice deve distinguere tra attività di vigilanza, acquisizione documentale e conclusione dell'accertamento: solo quest'ultimo, se completo, fa decorrere il termine per la contestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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