Cassazione Penale, Sentenza n. 11350/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di applicazione della pena con patteggiamento (artt. 444 e ss. c.p.p.) per tentata rapina aggravata in concorso. I motivi principali erano: (i) censura della qualificazione giuridica del fatto (sostenevano che mancasse l\'elemento violento e si sarebbe trattato di furto tentato); (ii) mancata valutazione/omissione di motivazione sulle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; (iii) illegittimità e carenza motivazionale del provvedimento di confisca (danaro, carte, telefonini, ricetrasmittenti, ecc.). Pecorella inoltre contestava il riconoscimento di aggravanti e l\'esclusione di attenuanti. Si segnala che il difensore di Porcic aveva dichiarato rinuncia al ricorso, resa non valida per mancanza di procura speciale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i profili relativi alla qualificazione del fatto e alla mancata verifica delle cause di proscioglimento per tutti i ricorrenti, rilevando che in tema di patteggiamento la censura sulla qualificazione è ammissibile solo in caso di errore manifesto e che le doglianze generiche su art. 129 c.p.p. sono inammissibili se non specificate. Tuttavia il ricorso è stato accolto limitatamente al profilo della confisca per Markovic, Porcic e Kastrati: la Corte ha ritenuto la motivazione sulla confisca carente e ha annullato la sentenza con rinvio al Tribunale di Vicenza per nuovo giudizio solo su quel punto. Il ricorso di Pecorella è stato dichiarato inammissibile nel suo insieme; Pecorella è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Inoltre la presunta rinuncia del difensore di Porcic è stata considerata inefficace per mancanza di procura speciale.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, artt. 444 e ss.
Disciplina del procedimento di applicazione della pena per patteggiamento; limita le possibilità di impugnazione in Cassazione soprattutto sulle questioni che non siano "errori manifesti" di qualificazione del fatto
Codice di procedura penale, art. 129
Prevede cause di proscioglimento/non punibilità. In sede di ricorso contro sentenza di patteggiamento la lamentela generica sull\'omessa valutazione delle cause ex art.129 è inammissibile se non specificata
Norma richiamata nella sentenza relativa alla confisca e distruzione dei reperti; la confisca in concreto deve essere adeguatamente motivata
Codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis
Limita i motivi proponibili in Cassazione avverso sentenza di patteggiamento a profili attinenti alla volontà dell\'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena e delle misure di sicurezza
Costituzione, art. 111, comma 7
Rilevanza costituzionale dell\'illegalità delle misure di sicurezza/disciplinari (tale principio giustifica la possibilità di ricorrere per Cassazione in caso di confisca non adeguatamente motivata)
Legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50
Ha introdotto modifiche (tra cui il citato art. 448, comma 2-bis c.p.p.) che hanno inciso sulle materie impugnabili in caso di patteggiamento
Massime di principio
- In procedimenti di patteggiamento le impugnazioni in Cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto sono ammesse solo se sussiste un errore manifesto; questioni di opinabilità vanno considerate inammissibili
- Le doglianze generiche sull\'omessa verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono inammissibili: il ricorrente deve indicare specificamente quale causa sarebbe sussistente e perché avrebbe imposto il proscioglimento
- La confisca disposta in sentenza di patteggiamento è impugnabile in Cassazione per carenza o apparente mancanza di motivazione, essendo qualificata come questione di illegittimità della misura
- La rinuncia all\'impugnazione da parte del difensore richiede procura speciale o la presenza e il consenso espresso dell\'imputato in udienza; in mancanza la rinuncia è inefficace
- Le impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle Ammende), pertanto la valutazione preventiva della rilevanza e specificità dei motivi è essenziale
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