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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11350/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di applicazione della pena con patteggiamento (artt. 444 e ss. c.p.p.) per tentata rapina aggravata in concorso. I motivi principali erano: (i) censura della qualificazione giuridica del fatto (sostenevano che mancasse l\'elemento violento e si sarebbe trattato di furto tentato); (ii) mancata valutazione/omissione di motivazione sulle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; (iii) illegittimità e carenza motivazionale del provvedimento di confisca (danaro, carte, telefonini, ricetrasmittenti, ecc.). Pecorella inoltre contestava il riconoscimento di aggravanti e l\'esclusione di attenuanti. Si segnala che il difensore di Porcic aveva dichiarato rinuncia al ricorso, resa non valida per mancanza di procura speciale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i profili relativi alla qualificazione del fatto e alla mancata verifica delle cause di proscioglimento per tutti i ricorrenti, rilevando che in tema di patteggiamento la censura sulla qualificazione è ammissibile solo in caso di errore manifesto e che le doglianze generiche su art. 129 c.p.p. sono inammissibili se non specificate. Tuttavia il ricorso è stato accolto limitatamente al profilo della confisca per Markovic, Porcic e Kastrati: la Corte ha ritenuto la motivazione sulla confisca carente e ha annullato la sentenza con rinvio al Tribunale di Vicenza per nuovo giudizio solo su quel punto. Il ricorso di Pecorella è stato dichiarato inammissibile nel suo insieme; Pecorella è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Inoltre la presunta rinuncia del difensore di Porcic è stata considerata inefficace per mancanza di procura speciale.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, artt. 444 e ss.

    Disciplina del procedimento di applicazione della pena per patteggiamento; limita le possibilità di impugnazione in Cassazione soprattutto sulle questioni che non siano "errori manifesti" di qualificazione del fatto

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Prevede cause di proscioglimento/non punibilità. In sede di ricorso contro sentenza di patteggiamento la lamentela generica sull\'omessa valutazione delle cause ex art.129 è inammissibile se non specificata

  • Codice penale, art. 240

    Norma richiamata nella sentenza relativa alla confisca e distruzione dei reperti; la confisca in concreto deve essere adeguatamente motivata

  • Codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis

    Limita i motivi proponibili in Cassazione avverso sentenza di patteggiamento a profili attinenti alla volontà dell\'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena e delle misure di sicurezza

  • Costituzione, art. 111, comma 7

    Rilevanza costituzionale dell\'illegalità delle misure di sicurezza/disciplinari (tale principio giustifica la possibilità di ricorrere per Cassazione in caso di confisca non adeguatamente motivata)

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50

    Ha introdotto modifiche (tra cui il citato art. 448, comma 2-bis c.p.p.) che hanno inciso sulle materie impugnabili in caso di patteggiamento

Massime di principio

  • In procedimenti di patteggiamento le impugnazioni in Cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto sono ammesse solo se sussiste un errore manifesto; questioni di opinabilità vanno considerate inammissibili
  • Le doglianze generiche sull\'omessa verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono inammissibili: il ricorrente deve indicare specificamente quale causa sarebbe sussistente e perché avrebbe imposto il proscioglimento
  • La confisca disposta in sentenza di patteggiamento è impugnabile in Cassazione per carenza o apparente mancanza di motivazione, essendo qualificata come questione di illegittimità della misura
  • La rinuncia all\'impugnazione da parte del difensore richiede procura speciale o la presenza e il consenso espresso dell\'imputato in udienza; in mancanza la rinuncia è inefficace
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle Ammende), pertanto la valutazione preventiva della rilevanza e specificità dei motivi è essenziale

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