Cassazione Civile, Ordinanza n. 29636/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto intimato per il pagamento di euro 5.750 sulla base di due assegni bancari. L'intimata ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., disconoscendo l'autografia delle sottoscrizioni apposte sui titoli e negando in ogni caso l'esistenza del debito. La creditrice opposta ha chiesto di poter chiamare in causa il coniuge della opponente, sostenendo che il credito derivasse anche dal corrispettivo di lavori edili eseguiti su commissione di entrambi i coniugi. Il Tribunale ha accolto l'opposizione della sola opponente e ha ritenuto che i titoli fossero riferibili all'altro soggetto chiamato in causa; la Corte d'appello, invece, ha rigettato l'impugnazione e ha condannato entrambi i coniugi in solido al pagamento della somma quale corrispettivo dei lavori di manutenzione dell'immobile. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'opposta nel giudizio di opposizione a precetto, sostenendo che il convenuto potrebbe riconvenzionalizzare solo se munito di altro titolo esecutivo già perfezionato; 2) la violazione dell'art. 215 c.p.c., perché, a fronte del disconoscimento delle firme sugli assegni, la creditrice non avrebbe chiesto la verificazione nei modi di legge e il giudice non avrebbe potuto utilizzare quei titoli.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso principale inammissibile. Ha escluso il dedotto conflitto d'interessi tra i due ricorrenti, perché i motivi erano comuni e avrebbero condotto allo stesso esito per entrambi. Sul primo motivo ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. l'opposto può proporre domanda riconvenzionale per ottenere una pronuncia costitutiva di un nuovo titolo esecutivo, aggiuntivo o sostitutivo di quello azionato, anche per ragioni creditorie diverse da quelle poste a base del precetto; la censura era quindi infondata e conforme la decisione impugnata. Sul secondo motivo ha rilevato che la doglianza era del tutto generica e non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva invece motivato sulla possibilità di formulare in via implicita l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta e sulla sussistenza dei relativi presupposti nel caso concreto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato; è stata inoltre rigettata l'istanza di oscuramento dei dati.
Norme richiamate
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione si instaura un giudizio di cognizione nel quale l'opposto può proporre domanda riconvenzionale per conseguire un nuovo titolo esecutivo, aggiuntivo o sostitutivo di quello azionato.
Il motivo che lo richiama è stato ritenuto generico perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva affrontato la verificazione implicita della scrittura privata disconosciuta.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
Il primo motivo non ha superato il filtro di ammissibilità perché contrastava con un orientamento consolidato di legittimità.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve censurare puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, è inammissibile.
Regola il procedimento camerale definito con ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. l'opposto può proporre domanda riconvenzionale per ottenere una condanna fondata su ragioni creditorie diverse da quelle dedotte nel precetto, al fine di procurarsi un nuovo titolo esecutivo, anche in aggiunta o in sostituzione di quello originario se questo risulti invalido.
- La domanda riconvenzionale dell'opposto non richiede che questi sia già munito di un distinto titolo esecutivo: è sufficiente che essa sia funzionale a ottenere, nel giudizio di opposizione, una pronuncia di condanna idonea a costituire titolo esecutivo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o si risolve in affermazioni astratte e generiche, prive di specifica attinenza alla vicenda decisa.
- Il disconoscimento di una scrittura privata impone che la censura investa la concreta motivazione con cui il giudice di merito ha ritenuto sussistente, anche implicitamente, la richiesta di verificazione e i relativi presupposti; una contestazione meramente teorica non è sufficiente.
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