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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22194/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto i primi cinque motivi di ricorso proposti dalla Regione, ha cassato la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale che aveva dato ragione a I.C.O.P., e ha deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente (I.C.O.P.). Ha altresì compensato le spese di giudizio tra le parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sull'applicabilità dell'imposta regionale sulle concessioni statali (legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 2) alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle Autorità portuali; in particolare se tali concessioni fossero escluse dall'imposta e se la legge regionale Marche n. 45/2012 (art. 7), che dal 1° gennaio 2013 ha escluso l'imposta per le concessioni rilasciate dalle autorità portuali, avesse efficacia retroattiva o fosse un'interpretazione autentica della previgente disciplina. Ulteriori questioni riguardavano la riserva di legge (art. 23 Cost.) e la possibilità per le Autorità portuali di determinare criteri della base imponibile.

Norme richiamate

  • legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 2

    L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione. L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.

    Il presupposto impositivo è l'occupazione e l'uso dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile; l'applicabilità non dipende dall'Autorità che rilascia la concessione (Stato, Autorità portuale o Regione).

  • legge regionale Marche 16 dicembre 1971, n. 3 (art. 1, 2, 3, 4)

    Sono riportati nel provvedimento estratti testuali relativi all'istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali e alle aliquote (es.: aliquota 100% del canone; 10% per concessioni del demanio marittimo) e modalità di versamento.

    Legge regionale di attuazione che ha recepito il presupposto e la base imponibile indicati dalla legge statale; definisce aliquote e modalità operative nel quadro delineato dalla legge nazionale.

  • legge regionale Marche 27 dicembre 2012, n. 45, art. 7

    Ha escluso, con efficacia dal 1° gennaio 2013, l'applicazione dell'imposta alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle autorità portuali. La Corte ha ritenuto che tale disposizione non abbia efficacia retroattiva né valga come interpretazione autentica della previgente disciplina.

  • legge 28 gennaio 1994, n. 84 (normativa sulle Autorità portuali)

    Attribuisce alle Autorità portuali la competenza a rilasciare concessioni demaniali marittime e a determinare i relativi canoni; tuttavia l'attribuzione di tale competenza non esclude, di per sé, l'applicazione dell'imposta regionale prevista dalla legge n. 281/1970.

  • decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, art. 8

    Ha previsto la trasformazione, dal 1° gennaio 2013, di taluni tributi in tributi propri regionali, consentendo alle regioni anche la facoltà di sopprimerli; la legge regionale n. 45/2012 si è collocata in attuazione di tale disposizione.

  • decreto-legge 30 settembre 1993, n. 400, convertito in legge n. 494/1993 (art. 4 e 7)

    Consente agli enti portuali di adottare criteri diversi per la determinazione dei canoni demaniali marittimi purché non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del decreto stesso; la Corte ha ritenuto compatibile tale delega con la riserva relativa di legge.

  • art. 23 Cost.

    La riserva di legge è rispettata quando la normativa primaria fissa criteri e linee direttive sufficienti per individuare la fattispecie impositiva; è ammissibile l'intervento amministrativo integrativo e quantitativo entro i limiti e i criteri prefissati dalla legge.

Massime di principio

  • Il presupposto impositivo dell'imposta regionale sulle concessioni statali è il fatto oggettivo dell'occupazione e dell'uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile: l'autorità che rilascia la concessione (Stato, Autorità portuale o Regione) non incide di per sé sull'obbligo tributario.
  • Una disposizione regionale che sopprime o esclude l'imposta ha efficacia solo dalla data di entrata in vigore indicata e non può essere applicata retroattivamente né essere intesa come interpretazione autentica della disciplina previgente, salvo espressa previsione normativa.
  • La riserva relativa di legge (art. 23 Cost.) è rispettata se la legge statale individua i presupposti, i soggetti passivi, la base imponibile e limiti/criteri generali; deleghe amministrative per la determinazione quantitativa sono ammissibili se non consentono scelte arbitrarie e rispettano i criteri fissati dalla legge.
  • La competenza delle Autorità portuali a fissare canoni non esclude di per sé l'imposizione regionale; la determinazione della base imponibile può essere demandata entro i limiti che impediscano l'applicazione di canoni inferiori a quelli stabiliti dalla normativa primaria.
  • Le circolari o interpretazioni amministrative non costituiscono fonte di esenzione automatica dall'imposta: l'eventuale affidamento del contribuente può esonerare dalle sanzioni o interessi ma non dall'obbligazione tributaria, salvo diversa disposizione normativa.
  • Quando la giurisprudenza si consolida su una questione di diritto, la compensazione delle spese processuali può essere disposta dal giudice, tenuto conto della novità o della diffusione dell'orientamento interpretativo.
  • Per controversie analoghe è essenziale verificare la data di efficacia delle norme regionali soppressive e la natura (interpretativa o abrogativa) della disposizione, oltre a controllare i criteri fissati dalla normativa statale relativi alla base imponibile e ai canoni concessori.

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