Cassazione Penale, Sentenza n. 11246/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pressiani aveva ottenuto indebitamente un finanziamento di euro 13.000,00 garantito al 100% dal Fondo di Garanzia per le PMI, allegando una bozza di dichiarazione dei redditi 2018 (che in realtà non era mai stata presentata). Il G.i.p. di Bergamo aveva rifiutato il sequestro richiesto dal P.M.; il Tribunale del riesame ha riformato il decreto del G.i.p., riqualificando i fatti dall'ipotesi di truffa e falsità (artt. 640-bis, 477-482, ecc.) nel delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, della somma di euro 13.000,00.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Pressiani. Ha confermato la natura pubblica del Fondo Centrale di Garanzia e ha ritenuto che la garanzia statale costituisca un'"erogazione pubblica" causalmente determinante dell'erogazione del finanziamento; pertanto la condotta è correttamente ricondotta all'art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). La Corte ha poi escluso la rilevanza della doglianza sulla quantificazione del "beneficio": va valutato l'intero importo del finanziamento indebitamente percepito (euro 13.000,00), che supera la soglia penalmente rilevante prevista dalla norma, legittimando il sequestro per equivalente.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'espressione "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate" in senso ampio, ritenendo che rientrino anche le erogazioni facilitate da garanzie pubbliche; la condotta di ottenere un finanziamento grazie a garanzia pubblica che determina la concessione integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, anche in assenza di induzione in errore dell'ente erogatore.
Inizialmente contestata per condotta fraudolenta; la Corte ritiene però che, in assenza di induzione in errore dell'ente pubblico erogatore, la fattispecie sia più correttamente riqualificata, nei limiti dell'esame di legittimità, nell'art. 316-ter c.p.
I. n. 143/2013 (istituzione del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI)
Il Fondo è qualificato come ente a natura pubblica per la composizione e la partecipazione di organi pubblici; la garanzia prestata ha carattere di intervento pubblico direzionato a favorire l'accesso al credito.
d.l. n. 23/2020 ("d.l. liquidità"), art. 13, comma 1, lett. m)
Prevede che, in favore dei beneficiari, l'intervento del Fondo sia concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e che il soggetto finanziatore eroghi il finanziamento subordinatamente a verifica formale dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria del gestore del Fondo; ciò influisce sulla valutazione della responsabilità e sulla natura pubblica dell'erogazione.
Prevede il procedimento di revoca dell'agevolazione in caso di dichiarazioni mendaci o inesatte e attribuisce al Comitato di gestione poteri di accertamento successivo; conferma il ruolo pubblico e il controllo sul regime di garanzia.
Richiamato per la giurisprudenza civile che include le prestazioni di garanzia nella nozione di finanziamento ai fini di privilegi e qualificazioni, a supporto dell'idea che la garanzia pubblica assegni al finanziamento una valenza pubblicistica.
Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007 (Carchivi) e Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010 (Pizzuto)
Giurisprudenza di legittimità che autorizza un'interpretazione ampia della nozione di "erogazione pubblica" e afferma la rilevanza penale anche per condotte che non inducono l'ente pubblico in errore quando la concessione si fonda su autodichiarazioni non verificate; tali precedenti sono usati come fondamento della riqualificazione in art. 316-ter.
Massime di principio
- Una garanzia pubblica (es.: Fondo centrale di garanzia per le PMI) può essere qualificata come "erogazione pubblica" e rendere l'intero finanziamento riconducibile a una erogazione statale ai fini dell'art. 316-ter c.p., quando la garanzia è causalmente determinante per l'erogazione.
- La mancata induzione in errore dell'ente erogatore pubblico non esclude la rilevanza penale: condotte basate su dichiarazioni false o documenti mendaci che determinano l'accesso a benefici pubblici automatizzati possono integrare l'art. 316-ter piuttosto che la truffa (art. 640-bis).
- Ai fini della quantificazione del vantaggio indebitamente percepito ai sensi dell'art. 316-ter, si valuta l'importo complessivo del finanziamento effettivamente ottenuto, non un teorico minor valore attribuibile alla garanzia (quindi soglie di punibilità si confrontano con l'intero ammontare erogato).
- La presenza di procedure automatiche o semplificate per l'erogazione di garanzie pubbliche non elide la responsabilità penale del beneficiario che presenta documentazione mendace; i controlli successivi e la possibilità di revoca della garanzia non impediscono la rilevanza pubblicistica dell'intervento.
- In casi analoghi, occorre verificare la natura giuridica dell'ente garante, il nesso causale tra garanzia pubblica e concessione del finanziamento e se il sistema prevedeva verifiche meritorie preventive o solo controlli formali/ successivi: questi elementi influenzano la qualificazione giuridica (316-ter vs 640-bis) e la possibilità di sequestro per equivalente.
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