Cassazione Penale, Sentenza n. 10326/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale di pena riconosciuta in tre diverse sentenze. Denuncia violazione di legge: 1) quanto alla sentenza del Tribunale di Pescara del 17/01/2019 sostiene che quel giudice avrebbe concesso la sospensione pur essendo a conoscenza della causa ostativa ex art. 164, comma 4, cod. pen., per cui non sarebbe possibile la revoca ai sensi dell'art. 168, comma 3; 2) quanto alla sentenza del Tribunale di Lanciano del 22/03/2016 contesta la revoca basata sulla successiva condanna con sentenza del 12/02/2018, rilevando che le condotte sanzionate con la sentenza del 12/02/2018 sono posteriori rispetto al fatto per cui era stata concessa la sospensione (2/05/2014), dunque, a suo avviso, non ricorrerebbe il presupposto per la revoca di diritto previsto dall'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto legittima la revoca della sospensione: il giudice dell'esecuzione, acquisito il fascicolo, ha accertato che il certificato del casellario inserito nel fascicolo Pescara non risultava aggiornato e non riportava la sentenza del Tribunale di Lanciano del 22/03/2016 irrevocabile dal 17/10/2017; pertanto, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, la revoca era procedimentalmente corretta. Quanto alla seconda censura, la Corte ha spiegato che la revoca di diritto ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. opera anche quando la condanna sopravvenuta riguarda un delitto temporalmente anteriore alla dichiarazione di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso la sospensione: nel caso, i reati per cui il ricorrente fu poi condannato (9-10 luglio 2017) sono da considerarsi "anteriormente commessi" rispetto al passaggio in giudicato della sentenza del 22/03/2016 (17/10/2017), giustificando la revoca. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Prevede cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la Corte osserva che la revoca è possibile se la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice che aveva concesso il beneficio
art. 168 cod. pen., comma 1, n. 2
"... la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato [...] riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163"
La revoca di diritto si applica anche quando la condanna sopravvenuta attiene a reati commessi prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso la sospensione; rileva la data della commissione del reato rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza sospesa
Regola ipotesi particolari di revoca della sospensione; la censura riguarda l'affermazione che, se il giudice della cognizione era a conoscenza della causa ostativa, la revoca non sarebbe ammessa, ma la Corte ha ritenuto decisiva la verifica documentalmente disponibile al momento del provvedimento
Fissa i limiti per l'applicabilità della sospensione condizionale; citato in relazione al criterio del cumulo delle pene per verificare il superamento dei limiti che determinano la revoca
Prevede l'onere delle spese a carico dell'istante in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle ammende
Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 (Vecchio)
"Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio"
Giurisprudenza di legittimità che autorizza la revoca quando il beneficio è stato concesso in violazione delle cause ostative, salvo che la conoscenza documentale fosse a disposizione del giudice che aveva concesso la sospensione
Corte Cost., sent. 13/06/2000, n. 186
Principio richiamato in tema di declaratoria di inammissibilità: in mancanza di elementi che dimostrino colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si applicano le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare una sospensione condizionale concessa in violazione delle cause ostative se tali cause non erano documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio; pertanto è fondamentale l'acquisizione del fascicolo e di un casellario aggiornato prima di confermare la sospensione
- La revoca di diritto ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. ricorre quando la condanna sopravvenuta riguarda reati "anteriormente commessi" rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso la sospensione, anche se la condanna è pronunciata successivamente
- Per impugnare efficacemente una revoca occorre dimostrare che il giudice della cognizione fosse documentalmente a conoscenza della causa ostativa al momento della concessione della sospensione; la sola circostanza che la sospensione fu effettivamente concessa non impedisce la successiva revoca se mancavano elementi documentali
- In fase di valutazione preventiva conviene verificare con attenzione le date rilevanti: data della commissione del reato, data di passaggio in giudicato delle sentenze e date di iscrizione/aggiornamento nel casellario giudiziale, poiché queste determinano l'operatività delle norme sulla revoca
- Ricorsi manifestamente infondati in Cassazione possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; valutare la ragionabilità del ricorso prima della proposizione
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