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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1026/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha in parte condannati per reati contro il patrimonio e ha dichiarato estinti per prescrizione altri capi. Le censure principali sono: (i) errata qualificazione giuridica delle condotte (si sostiene che i fatti debbano essere qualificati come truffa ex art. 640 c.p. e non come furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento ex art. 624/625 c.p.), poiché le vittime avrebbero consegnato spontaneamente le somme/beni su raggiro del Chinaglia; (ii) vizi di motivazione e travisamento della prova in ordine all'esistenza dello spossessamento; (iii) vizi nella dosimetria della pena e mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; (iv) nullità degli atti per decreto d'irreperibilità e conseguenti notifiche (in particolare per Radulovic); (v) errore materiale nel conteggio della pena per Pantina. Inoltre è stata dedotta violazione relativamente alla corretta applicazione dell'art. 599-bis c.p.p. (rideterminazione della pena a favore di Chinaglia).

La decisione

La Cassazione ha rigettato i ricorsi dei quattro imputati: ha confermato la qualificazione dei fatti come furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento quando l'intervento dei carabinieri infedeli ha determinato lo spossessamento "invito domino" (cioè l'effettiva perdita del controllo dei beni da parte delle vittime), ritenendo infondati i profili di doglianza sulla qualificazione come truffa. Ha ritenuto legittima la valutazione delle circostanze per la determinazione della pena da parte dei giudici di merito (rientrante nel loro ampio potere discrezionale), salvo che per un mero errore di computo nella determinazione della pena a carico di PANTINA SALVATORE: la pena è stata rettificata in anni 3 di reclusione ed euro 350,00 di multa. I motivi di nullità relativi ai decreti d'irreperibilità di RADULOVIC sono stati ritenuti infondati poiché le ricerche previste dall'art. 159 c.p.p. erano state eseguite cumulativamente e con completezza in relazione agli elementi conosciuti al momento. In sintesi: rigetto dei ricorsi; correzione formale della pena di Pantina.

Norme richiamate

  • art. 625, co. 1, n. 2 c.p. (furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento)

    La Corte interpreta che quando l'agente, con mezzi fraudolenti, determina una situazione in cui la vittima perde materialmente il controllo della res (spossessamento "invito domino" o usurpazione unilaterale) la fattispecie è qualificabile come furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non come truffa.

  • art. 640, co. 2, n. 2 c.p. (truffa)

    La Corte ricorda che la truffa si configura quando il trasferimento del possesso avviene con il consenso della vittima viziato da artifici e raggiri; la distinzione concreta dipende dal momento dell'effettivo spossessamento e dalla permanenza o meno del controllo da parte della vittima.

  • art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)

    La Corte ribadisce l'ampio potere discrezionale del giudice di merito nella valutazione comparativa fra aggravanti e attenuanti; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo se manifestamente arbitraria o illogica.

  • art. 159 c.p.p. (ricerche per irreperibilità)

    Per la validità del decreto di irreperibilità è richiesta l'esecuzione cumulativa e completa delle ricerche previste dall'art. 159 c.p.p.; la valutazione si fonda sugli elementi conosciuti al momento delle ricerche, senza che notizie successive invalidino la procedura.

  • art. 157 c.p.p. (notificazione nel luogo di residenza/dimora)

    La Corte precisa che il previo tentativo di notifica ai sensi dell'art. 157 non è sempre necessario quando dalle ricerche ex art. 159 risulti l'assoluta impraticabilità della notifica nei luoghi indicati.

  • art. 599-bis c.p.p. (rideterminazione della pena in appello)

    La norma è richiamata per spiegare la rideterminazione della pena a favore dell'imputato Chinaglia operata in appello; la Corte non censura tale applicazione operata dal giudice di merito.

  • art. 619, co. 2 c.p.p. (correzione di errori materiali)

    La Corte applica l'art. 619 co. 2 c.p.p. per rettificare un mero errore di computo nella pena irrogata al Pantina senza annullare l'intera sentenza.

Massime di principio

  • Per distinguere furto aggravato da mezzo fraudolento e truffa occorre concentrarsi sul momento del reale spossessamento: se la vittima mantiene il controllo fino all'intervento fraudolento che provoca l'usurpazione unilaterale, prevale la qualificazione come furto aggravato;
  • La consegna iniziale di denaro o beni a titolo apparente (es. per un investimento) non esclude la qualificazione di furto se successivamente l'intervento degli autori determina la perdita definitiva del controllo da parte della vittima;
  • La presenza materiale della vittima o di "garanti" al momento della consegna è elemento probatorio significativo per valutare se l'atto fosse dispositivo definitivo o solo momentaneo e revocabile;
  • Il ritardo nella presentazione della denuncia da parte della vittima è, di per sé, indifferente alla qualificazione del reato e non prova in automatico l'esistenza di un consenso definitivo;
  • In tema di irreperibilità, la regolarità del decreto va valutata sulla completezza delle ricerche effettuate secondo gli elementi disponibili al momento: notizie sopravvenute non invalidano ex post la procedura se allora le ricerche erano adeguate;
  • La determinazione della pena e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrarietà;
  • Errori materiali o di computo nella determinazione della pena possono essere rettificati in sede di Cassazione senza annullare la decisione quando si tratti di mere inesattezze formali.

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