Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19439/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di numerosi medici che avevano frequentato corsi di specializzazione tra il 1979 e il 1991 e chiedevano il risarcimento del danno per la tardiva o mancata attuazione nell'ordinamento interno delle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76, relative alla remunerazione adeguata degli specializzandi. Il Tribunale aveva rigettato le domande per prescrizione; la Corte d'appello di Roma aveva invece accolto solo alcune domande e, per altre, confermato il rigetto per prescrizione. In cassazione sono stati proposti più ricorsi: alcuni medici hanno contestato la decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999 e la qualificazione giuridica della pretesa; altri hanno censurato la liquidazione del danno sulla base dell'art. 11 l. n. 370/1999 anziché del d.lgs. n. 257/1991; altri ancora hanno dedotto omessa pronuncia, difetto di motivazione, errata individuazione dei soggetti passivamente legittimati e questioni sull'inclusione delle specializzazioni negli elenchi comunitari. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso incidentale/cassazione contro la statuizione favorevole resa in favore di un medico, sostenendo che la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni non fosse compresa tra quelle riconosciute dalle direttive e che il diritto non fosse sorto.

La decisione

La Corte ha riunito tutti i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei medici che contestavano la prescrizione, ritenendo consolidato il principio per cui il diritto al risarcimento da tardiva attuazione delle direttive si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999. Ha inoltre dichiarato inammissibili altri ricorsi per vizi di specificità, per questioni assorbite o perché il ricorso era tardivo o rinunciato. Ha accolto invece il ricorso della Presidenza del Consiglio contro il solo Giuseppe Valenti, cassando sul punto la sentenza d'appello e decidendo nel merito con rigetto della sua domanda, poiché la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni non risultava compresa negli elenchi comunitari né era stata utilmente dedotta come equipollente fin dall'origine. Per i ricorsi accolti o inammissibili sono state regolate le spese secondo soccombenza, con condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per alcuni ricorrenti; alcuni rapporti processuali sono stati dichiarati estinti per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base della pretesa risarcitoria da tardiva attuazione delle direttive, qualificata però dalla Corte come obbligazione para-risarcitoria nei limiti fissati dalla giurisprudenza consolidata

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nei motivi sul decorso e sulla prescrizione del diritto

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per contestare il dies a quo della prescrizione; la Corte ribadisce che il termine decorre dal 27 ottobre 1999

  • art. 2947 c.c.

    richiamato nel primo ricorso per sostenere la diversa natura e durata della prescrizione

  • art. 335 c.p.c.

    usato per la riunione dei ricorsi avverso la stessa sentenza

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base delle declaratorie di inammissibilità per contrasto con giurisprudenza consolidata

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato in relazione all'onere di specifica indicazione degli atti processuali e delle allegazioni su cui si fonda il ricorso

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio quando la domanda è stata comunque decisa o quando la censura è generica

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la dedotta carenza di motivazione; la Corte applica il criterio del "minimo costituzionale"

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nei motivi contro la motivazione della sentenza

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regola della soccombenza nella liquidazione delle spese

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato per negare il diritto alla compensazione delle spese in assenza dei presupposti di legge

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna equitativa per lite temeraria/mala fede o colpa grave in relazione ai ricorsi manifestamente infondati

  • art. 267 TFUE

    invocato per il rinvio pregiudiziale, ma la Corte lo esclude per mancanza di incertezza interpretativa rilevante

  • art. 390 c.p.c.

    interpretato nel senso che la rinuncia al ricorso è ammissibile fino alla chiusura dell'adunanza camerale

  • art. 391, secondo comma, c.p.c.

    base della declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia

  • art. 2041 c.c.

    richiamato in via subordinata; la Corte nega l'esame della domanda di arricchimento senza causa perché assorbita dal rigetto della domanda principale

  • art. 1223 c.c.

    richiamato nei motivi sulla quantificazione del danno

  • art. 1224, secondo comma, c.c.

    richiamato per gli interessi e il maggior danno in caso di debito di valuta

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno

  • art. 1227 c.c.

    richiamato nei motivi sulla quantificazione del danno

  • art. 2056 c.c.

    richiamato come norma di rinvio per il risarcimento del danno

  • art. 1173 c.c.

    richiamato nel ricorso della Presidenza del Consiglio contro Giuseppe Valenti per negare la sussistenza del fatto costitutivo del credito

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    richiamato dai ricorrenti per sostenere una diversa quantificazione della remunerazione; la Corte ribadisce che non è parametro retroattivo del risarcimento da tardiva attuazione

  • art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370

    considerato il parametro normativo di quantificazione del danno e il momento dal quale decorre la prescrizione decennale

  • art. 4 l. n. 260 del 1958

    richiamato per qualificare la mera irregolarità nell'evocazione in giudizio di un diverso organo statale

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per il termine lungo di impugnazione, rilevante ai fini della tardività di un ricorso

  • art. 332 c.p.c.

    richiamato per la posizione della parte che aveva ricevuto notifica ai soli fini della chiamata in causa

  • art. 334 c.p.c.

    richiamato per escludere la facoltà di impugnazione incidentale tardiva nel caso esaminato

  • art. 101, secondo comma, Cost.

    richiamato per escludere che il richiamo alla giurisprudenza si traduca in violazione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge

  • art. 2 Cost.

    citato nei motivi dei ricorrenti

  • art. 3 Cost.

    citato nei motivi dei ricorrenti

  • art. 10 Cost.

    citato nei motivi dei ricorrenti

  • art. 97 Cost.

    citato nei motivi dei ricorrenti

  • art. 1, Protocollo n. 1 CEDU

    invocato dai ricorrenti; la Corte esclude che la soluzione adottata integri ingerenza incompatibile con il diritto al pacifico godimento dei beni

  • art. 6 CEDU

    richiamato in relazione al diritto di accesso al giudice e alla compatibilità dei termini di prescrizione ragionevoli

  • art. 5 Trattato CEE

    citato nei motivi dei ricorrenti

  • art. 189 Trattato CEE

    citato nei motivi dei ricorrenti

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    citato nei motivi dei ricorrenti

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    citato nei motivi dei ricorrenti

  • Direttiva 75/362/CEE

    considerata direttiva base sulla remunerazione dei medici specializzandi e sulla necessità di inclusione delle specializzazioni nei relativi elenchi

  • Direttiva 75/363/CEE

    considerata direttiva base sulla remunerazione dei medici specializzandi e sulla necessità di inclusione delle specializzazioni nei relativi elenchi

  • Direttiva 82/76/CEE

    considerata direttiva riassuntiva e fonte della pretesa risarcitoria per tardiva attuazione

  • Direttiva 93/16/CEE

    richiamata per ribadire che non introduce nuovi obblighi sulla misura della borsa di studio

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    indicato come atto di recepimento tardivo, ma non come parametro retroattivo del risarcimento

  • d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 368

    richiamato in relazione alla disciplina dei medici specializzandi iscritti successivamente

  • Regolamento (CE) n. 974/98

    citato nei motivi sulla quantificazione del danno

  • Regolamento (CE) n. 2866/98

    citato nei motivi sulla quantificazione del danno

  • D.M. 31 ottobre 1991

    evocato dal resistente nel singolo rapporto Valenti; la Corte afferma che non può essere introdotto per la prima volta in cassazione come fatto costitutivo diverso

  • art. 13 Direttiva 82/76/CEE

    citato nei motivi del ricorso collettivo

  • art. 16 Direttiva 82/76/CEE

    citato nei motivi del ricorso collettivo

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento per la tardiva o mancata attuazione delle direttive sulla remunerazione dei medici specializzandi, per i soggetti rientranti nel periodo considerato, si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. n. 370/1999.
  • L'eventuale incertezza iniziale sulla giurisdizione, sulla natura contrattuale o extracontrattuale dell'azione o sull'individuazione del legittimato passivo non impedisce il decorso della prescrizione, quando il diritto sia già azionabile e il danneggiato possa interrompere l'inerzia anche in via stragiudiziale.
  • La liquidazione del pregiudizio da tardiva attuazione delle direttive non va parametrata retroattivamente alla borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991, ma secondo il criterio equitativo desumibile dall'art. 11 l. n. 370/1999, che la Corte qualifica come aestimatio del danno di natura para-risarcitoria.
  • La specializzazione medica invocata a fondamento del diritto deve risultare compresa negli elenchi comunitari o deve essere allegata e provata, se dedotta come equipollente: si tratta di fatto costitutivo della domanda, che il giudice deve verificare officiosamente e che non può essere introdotto per la prima volta in cassazione come diverso fatto costitutivo.
  • Il principio di non contestazione opera solo nei limiti di allegazioni fattuali specifiche e non trasforma in fatto impeditivo l'assenza di un requisito che resta costitutivo del diritto azionato.
  • La censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo preciso la domanda o eccezione non decisa, il relativo contenuto e l'atto in cui è stata proposta; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La domanda subordinata di arricchimento senza causa è assorbita dal rigetto della domanda principale quando quest'ultima venga respinta per prescrizione, in ragione della sussidiarietà dell'azione ex art. 2042 c.c.
  • In materia di spese processuali, la compensazione resta eccezione discrezionale del giudice di merito; la soccombenza resta la regola e non esiste un diritto della parte soccombente alla compensazione.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati, in contrasto con orientamenti consolidati, può integrare mala fede o colpa grave e giustificare la condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.
  • La rinuncia al ricorso è ammissibile sino alla chiusura dell'adunanza camerale, e non solo fino al suo inizio, con conseguente estinzione del giudizio sul relativo rapporto processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.