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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02852/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La lite origina da un contratto di vendita con patto di riservato dominio avente a oggetto un fondo agricolo di oltre 57 ettari. In primo grado il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda dell'ente venditore, ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della compratrice e ha condannato quest'ultima al rilascio del fondo. In appello la soccombente ha lamentato, in sintesi, che la citazione introduttiva del giudizio di primo grado era stata notificata in luogo errato, con conseguente nullità della notificazione; ha inoltre dedotto che il giudice di primo grado, dopo aver concesso un termine per la rinnovazione della notifica, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del processo quando la rinnovazione era avvenuta oltre il termine assegnato, invece di concedere un ulteriore termine e poi dichiararla contumace. In Cassazione è stato proposto un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 291 c.p.c., ma la Corte non è entrata nel merito perché ha rilevato l'improcedibilità del ricorso: la ricorrente aveva allegato che la sentenza d'appello le era stata notificata il giorno della pubblicazione, sicché il ricorso, notificato solo molti mesi dopo, era tardivo rispetto al termine breve; inoltre non aveva depositato, nei termini di legge, la relata di notificazione della sentenza, come richiesto a pena di improcedibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che, avendo la ricorrente allegato la notificazione della sentenza d'appello in data 18 maggio 2022, il termine per impugnare fosse quello breve di sessanta giorni; il ricorso, notificato il 19 dicembre 2022, risultava quindi tardivo. In più, mancava il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata ex art. 369 c.p.c., condizione di procedibilità non soddisfatta né direttamente né aliunde. La Corte ha quindi applicato la sanzione dell'improcedibilità, prevalente sul profilo dell'inammissibilità, e ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, disponendo anche l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato come norma la cui violazione era dedotta nel motivo, in relazione alla nullità della notificazione della citazione introduttiva.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che, a fronte della notifica rinnovata oltre il termine assegnato, il giudice avrebbe dovuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo; la Corte di cassazione non ha esaminato il merito perché il ricorso era improcedibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Indicato dalla ricorrente come parametro della censura per violazione e falsa applicazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato per affermare l'applicabilità del termine breve di impugnazione in presenza di notificazione della sentenza.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato con l'art. 325 c.p.c. per il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per escludere l'applicazione del termine lungo, ritenuto non operante poiché la ricorrente aveva allegato la notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza entro il termine di deposito del ricorso comporta improcedibilità.

  • art. 369 c.p.c.

    È stata richiamata la specifica condizione di procedibilità consistente nel deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento della condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma di inserimento della previsione sul contributo unificato supplementare.

Massime di principio

  • Se il ricorrente allega che la sentenza impugnata gli sia stata notificata, il termine per proporre ricorso per cassazione è quello breve previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c., e non il termine lungo dell'art. 327 c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza è tardivo e non può essere esaminato nel merito.
  • La produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., è condizione di procedibilità del ricorso; la sua mancanza determina improcedibilità, non sanabile solo con la produzione della comunicazione di cancelleria.
  • Quando coesistono un vizio di tardività e un vizio di mancata produzione della relata di notificazione, il controllo sull'improcedibilità precede quello sull'inammissibilità, e la prima sanzione prevale sulla seconda.
  • La notifica della sentenza non può essere surrogata, ai fini dell'onere di deposito ex art. 369 c.p.c., dalla sola comunicazione di cancelleria, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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