Cassazione Penale, Sentenza n. 11310/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per effetto della rinuncia dell'imputato ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; in conseguenza della declaratoria ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende, quantificando la somma in base ai profili di colpa emergenti dal ricorso; il merito del motivo non è stato esaminato per la rinuncia
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano (11/04/2022) con unico motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, sostenendo che, pur avendo la Corte d'appello ridotto la pena principale (riqualificata in anni 3, mesi 8 di reclusione e C 2000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 424 e 628 c.p.), non aveva modificato le statuizioni di primo grado relative alle pene accessorie; successivamente il difensore ha prodotto una dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal ricorrente
Norme richiamate
Norma richiamata quale titolo della sentenza impugnata: disciplina la pronuncia della Corte d'appello in relazione alla decisione emessa nel procedimento di cui si è formato l'impugnato (qui applicata alla sentenza d'appello)
Prevede la rinuncia al ricorso: la dichiarazione di rinuncia dell'imputato determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione
Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; comporta la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende che il giudice determina equitativamente in relazione ai profili di colpa emergenti dal ricorso
Norme del codice penale indicate come oggetto della condanna di merito (i relativi reati sono quelli per i quali è stata inflitta e poi parzialmente ridotta la pena principale)
Massime di principio
- La rinuncia personale e valida del ricorrente al ricorso per cassazione rende il ricorso inammissibile e impedisce l'esame del merito delle censure.
- La dichiarazione di rinuncia può avere conseguenze economiche: il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende, valutando i profili di colpa emergenti dal ricorso.
- Se l'obiettivo è ottenere la modifica di statuizioni accessorie (es. pene accessorie), non bisogna rinunciare al ricorso prima di aver ottenuto una pronuncia sul merito; la rinuncia preclude l'ottenimento di qualsiasi modifica disposto dalla Corte di Cassazione.
- La Corte di Cassazione, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, non decide sulle doglianze sostanziali; pertanto le statuizioni non impugnate o non più contestate restano efficaci.
- La rinuncia deve essere espressa e sottoscritta personalmente dall'imputato per produrre i suoi effetti, e il giudice può valutare la gravità del ricorso rinunciato ai fini della quantificazione della somma da versare alla Cassa delle ammende.
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