Cassazione Penale, Ordinanza n. 15525/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in riforma o conferma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta per la contravvenzione di guida senza patente con recidiva nel biennio. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. Il ricorso, tuttavia, non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato le modalità della condotta, un precedente specifico e il curriculum criminale dell'imputato, sfociato anche nella declaratoria di delinquenza abituale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche e sulla conseguente dosimetria della pena fosse congrua, logica e rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un riconoscimento automatico, ma una valutazione premiale che richiede specifica motivazione sugli elementi ritenuti rilevanti o decisivi.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese consegue la sanzione pecuniaria, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il giudice può fondare il diniego delle circostanze attenuanti generiche su alcuni soli elementi ritenuti decisivi, senza dover confutare analiticamente tutti i dati favorevoli dedotti dalla difesa.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando richiami elementi oggettivamente significativi della personalità del reo, delle modalità del fatto o dei precedenti penali, specie se il quadro complessivo deponga per un giudizio negativo.
- La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale effettiva.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure generiche sul trattamento sanzionatorio.
- In caso di ricorso inammissibile, la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. è dovuta salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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