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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39487/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte d'Appello di Lecce: il difensore deduceva (art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.) l'omessa declaratoria dell'estinzione per prescrizione del reato di lesioni personali dolose (capo "B"), contestato come commesso il 20/05/2012, la cui prescrizione (termine di sette anni e sei mesi) si sarebbe perfezionata il 20/11/2019, e la mancata motivazione in ordine a detto reato. Nella vicenda processuale: il Tribunale di Taranto (24/10/2016) aveva dichiarato la responsabilità per più reati; la Corte di Appello di Lecce (18/04/2018) in riforma aveva assolto per atti persecutori e rideterminato la pena per i reati residui; la Cassazione (25/03/2019) annullò e rinviò per nuovo esame; la Corte di Appello di Lecce nel giudizio di rinvio (13/10/2021) dichiarò non doversi procedere per il reato di mancata esecuzione dolosa perché già giudicato, ma non dichiarò l'estinzione per prescrizione del reato di lesioni dolose.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al reato di lesioni personali dolose (capo "B"). Ha ritenuto che la prescrizione si era già perfezionata il 20/11/2019 e che non sussistevano i presupposti per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel reato perché estinto per prescrizione. Ha disposto invece il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per le statuizioni civili relative a tale reato.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Indicano i motivi di impugnazione in Cassazione utilizzati: lett. b) per l'omessa declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione; lett. e) per la mancata o carente motivazione della decisione.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma che disciplina il calcolo della prescrizione in relazione alla pena; utilizzata insieme all'art. 160 per verificare il termine prescrizionale del reato contestato.

  • art. 160 cod. pen.

    Stabilisce i termini di prescrizione applicabili al reato in esame; la Corte ha ritenuto che il termine di sette anni e sei mesi si fosse esaurito il 20/11/2019.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede le condizioni per pronunciare l'assoluzione nel merito anche quando potrebbe sussistere una causa di estinzione: la Corte ha accertato che non ricorrevano le condizioni per un'assoluzione basata sulla prova di innocenza, rendendo così necessaria la declaratoria di estinzione per prescrizione.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, Sent. n. 39220/2008 Pasculli; Sez. 2, Sent. n. 17358/2023 Capitani)

    Richiamata per il principio secondo cui la formula di proscioglimento nel merito è ammissibile solo se dagli atti risulta immediatamente l'innocenza dell'imputato; altrimenti si deve dichiarare l'estinzione del reato. Inoltre indicano che, in caso di annullamento per prescrizione, l'accertamento degli effetti civili è devoluto al giudice civile secondo le regole del processo civile.

Massime di principio

  • Se il reato si è estinto per prescrizione prima della pronuncia definitiva, il giudice penale deve dichiarare l'estinzione e non può sostituire tale pronuncia con un'assoluzione nel merito salvo il caso in cui dagli atti emerga chiaramente l'innocenza dell'imputato (art. 129, comma 2, c.p.p.).
  • Il calcolo della prescrizione va effettuato partendo dalla data della consumazione indicata nel capo di imputazione: se il termine prescrizionale è decorso prima della sentenza, va pronunciata l'estinzione.
  • La declaratoria di estinzione del reato in sede penale non impedisce la valutazione della responsabilità civile: le statuizioni civili possono essere rinviate al giudice civile, che giudicherà secondo le regole e i criteri del processo civile.
  • In impugnazione per cassazione, il difensore deve eccepire tempestivamente e motivatamente l'avvenuta prescrizione e la carenza di motivazione per ottenere l'annullamento limitato ai reati estinti.
  • In procedimenti con più gradi e rinvii, è fondamentale verificare le date degli atti e delle pronunce per stabilire se in una fase successiva si sia già verificata la prescrizione; in tal caso il giudice del rinvio deve adeguare la decisione dichiarando l'estinzione ovvero motivando una eventuale assoluzione straordinaria solo se le condizioni di legge sono presenti.

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