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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29752/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei due motivi, ritenendoli meramente reiterativi di questioni già affrontate e correttamente disattese in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 3 giugno 2024. I due motivi deducevano, in sostanza, l'assenza di idoneità offensiva delle frasi pronunciate e la mancanza del requisito della presenza di più persone, contestando quindi la configurabilità del fatto come reato. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano generiche e sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridicamente corrette; la decisione di merito aveva valorizzato la natura offensiva delle frasi rivolte agli operanti, il fatto che fossero pronunciate nei confronti di pubblici ufficiali e alla presenza di numerosissime persone, e aveva escluso che fosse necessaria l'identificazione dei presenti o la loro effettiva percezione delle offese, essendo sufficiente la mera possibilità di percezione da parte dei presenti.

Norme richiamate

  • art. 594 c.p.

    La decisione presuppone la rilevanza penale delle espressioni offensive rivolte a pubblici ufficiali in presenza di più persone, valorizzando la sufficienza della mera possibilità di percezione dell'offesa da parte dei presenti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già compiutamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • In materia di offese pronunciate in presenza di più persone, non è necessario che tutti i presenti siano identificati o che abbiano effettivamente percepito l'offesa: è sufficiente la concreta possibilità di percezione da parte di un numero indeterminato di persone presenti.
  • La natura offensiva delle frasi va apprezzata nel contesto complessivo della comunicazione e della platea dei destinatari, potendo assumere rilievo anche quando le espressioni siano rivolte a pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.
  • La genericità del motivo di ricorso, soprattutto quando non si confronti con gli argomenti della sentenza di appello, integra causa di inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in scrittura privataImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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