Cassazione Penale, Sentenza n. 33898/2022 del 14/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione proposto dall'imputata avverso la sentenza d'appello del Tribunale di Viterbo. Fatti di causa: in primo grado la Del Savio era stata condannata per lesioni e minaccia avendo causato lesioni alla persona offesa Randelli (lesioni della durata di 5 giorni), facendolo cadere a terra e graffiandolo e pronunciando la frase "tanto sei ridicolo, ti pesto, vado in carcere un mese, ma ti pesto". In appello il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere per il reato previsto dall'art. 612 c.p. e ha rideterminato la pena per le lesioni (art. 582 c.p.) in una multa di 700 euro. Motivi di ricorso: 1) nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello per errata notificazione al domiciliatario (eccezione fondata sull'elezione di domicilio presso diversi difensori e sulla revoca di uno di essi); 2) vizio per utilizzo in dibattimento di una registrazione fonografica trascritta da un "traduttore" e asseverata (violazione art. 191 c.p.p. contestata); 3) travisamento della prova e mancanza/contraddittorietà della motivazione in relazione alle lesioni e alla minaccia, con contestazione della valutazione probatoria fondata principalmente sulla deposizione della persona offesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio di notifica: il domicilio eletto dell'avv. Zampi risultava cessato per decesso (16/07/2019) e l'appello era stato depositato dal co-difensore Avv. Amedeo Centrone che si era anche dichiarato domiciliatario; la notificazione effettuata al secondo difensore è stata quindi considerata legittima. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che la registrazione fonografica realizzata da un partecipante è prova documentale utilizzabile in dibattimento indipendentemente dalla trascrizione. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto che le censure erano ricomposte in una rivalutazione di merito delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità; la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta logica e congrua e la deposizione del danneggiato poteva essere valutata in via esclusiva purché adeguatamente controllata. Esito processuale pratico: è dunque confermato l'esito del giudizio d'appello (non doversi procedere per art. 612 c.p.; pena per lesioni rideterminata in multa di euro 700,00). La ricorrente è condannata alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese a favore della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.510,00.
Norme richiamate
Norma relativa al reato di minaccia; nel caso il giudice d'appello ha dichiarato non doversi procedere per tale fattispecie.
Norma sulle lesioni personali; la pena è stata rideterminata dal Tribunale in una multa di 700,00 euro e tale statuizione è stata confermata per mancata ammissibilità del ricorso.
art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione richiamato per dedurre violazione di norme di diritto e vizio di motivazione; la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate o ricomposte in valutazioni di merito non sindacabili.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma limitativa della possibilità di dedurre nuovi motivi in cassazione; richiamata in relazione ai limiti formali del ricorso.
Richiamata dalla ricorrente in relazione all'utilizzazione della trascrizione della registrazione; la Corte ha ritenuto che la registrazione fonografica fatta da un partecipante costituisce prova documentale utilizzabile indipendentemente dalla trascrizione.
art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Norme sulle modalità e limiti della prova testimoniali; la Corte ha ricordato che la dichiarazione del danneggiato può da sola fondare la condanna se sottoposta a rigoroso controllo di attendibilità e, se del caso, corroborata da riscontri.
Norma che consente la condanna alle spese e, in casi di colpa, all'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00.
Massime di principio
- La notificazione presso il domicilio eletto del difensore è efficiente salvo che il domiciliatario sia venuto meno senza che l'imputato ne abbia dato comunicazione: se il domiciliatario è deceduto e non è stato revocato il domicilio, la notificazione al co-difensore o alla persona che effettivamente riceve l'atto può essere considerata valida.
- Le registrazioni fonografiche realizzate da un partecipante ad una conversazione costituiscono prova documentale utilizzabile in dibattimento, anche se la trascrizione è stata redatta e asseverata da terzi; l'ammissibilità non dipende dalla trascrizione.
- In Cassazione non è consentita una libera riconsiderazione delle prove: il ricorso per travisamento deve indicare specifiche incongruenze o informazioni inesistenti nel materiale processuale; le valutazioni di merito su attendibilità e conflitti testimoniali sono in genere insindacabili se motivate in modo logico e non apodittico.
- Le dichiarazioni del danneggiato/parte civile possono, se ritenute credibili e debitamente valutate, costituire base sufficiente per la responsabilità penale; il giudice di legittimità verifica solo la congruità e logicità della motivazione che ha portato a tale valutazione.
- Ricorrere alla Cassazione per vizi formali richiede cura nella verifica dei fatti (es. stato di vita o cancellazione del domiciliatario): la mancata verifica può comportare considerazione di colpa e l'imposizione di sanzioni per l'inammissibilità.
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