Cassazione Civile, Ordinanza n. 10359/2025 del 19/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di fatture emesse per attività inerenti all'elaborazione di dati contabili. Gli ingiunti proponevano opposizione deducendo, in sostanza, che il rapporto professionale non fosse intercorso con la società ingiungente ma con una commercialista persona fisica, nonché contestando la prova del credito e l'attività posta a fondamento delle fatture. L'opposizione veniva rigettata in primo grado e l'appello respinto dal Tribunale, che riteneva tardiva la contestazione della titolarità del rapporto e provato l'accordo contrattuale sulla base del preventivo accettato. In cassazione i ricorrenti deducevano tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo circa l'esistenza del rapporto professionale con la commercialista persona fisica anziché con la società; 2) omesso esame di un fatto decisivo e difetto di prova del rapporto contrattuale con la società, contestando il valore probatorio del preventivo; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo al difetto di prova dell'attività effettivamente svolta a fondamento delle fatture e alla asserita inversione dell'onere della prova. La resistente eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il rilievo sulla pretesa inammissibilità per doppia conforme, spiegando che la disciplina dell'art. 348-ter c.p.c. non era applicabile in ragione della data di introduzione del giudizio di appello. Ha poi dichiarato inammissibili i primi due motivi: la contestazione sulla titolarità del rapporto contrattuale era tardiva, perché proposta solo oltre le preclusioni del primo grado, e comunque il motivo tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: da un lato la doglianza sull'omessa pronuncia avrebbe dovuto essere veicolata come error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c., e non come vizio motivazionale; dall'altro la Corte ha osservato che i ricorrenti non avevano specificamente censurato in appello la valutazione dell'effettività delle prestazioni, limitandosi a contestare il titolo e non la prova delle attività, sicché non poteva ravvisarsi l'omissione dedotta. Conseguentemente, oltre al rigetto, sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per censurare la valutazione di merito delle prove o per denunciare una omessa pronuncia su un motivo di appello.
La preclusione da doppia conforme non è applicabile, nel caso descritto, al ricorso proposto avverso un appello introdotto prima dell'entrata in vigore della disciplina introdotta dal D.L. n. 83 del 2012 convertito nella L. n. 134 del 2012.
La contestazione della titolarità del rapporto contrattuale deve essere tempestiva entro le preclusioni processuali; una contestazione svolta oltre tale fase è tardiva.
Il convenuto deve proporre tempestivamente tutte le difese e prendere posizione sui fatti allegati dall'attore; esaurita la fase di trattazione non è più consentito rendere controverso un fatto non contestato.
Non è ammesso in cassazione trasformare la doglianza in una critica alla libera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra, se del caso, un error in procedendo da dedurre ex art. 360, n. 4, c.p.c., non un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro corretto per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia, che nel caso concreto non era stata dedotta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di ottenere una rivalutazione del merito o delle prove, né di sostituire al ragionamento del giudice una diversa lettura degli elementi istruttori.
- La contestazione della titolarità del rapporto contrattuale deve essere proposta tempestivamente nelle prime difese utili; se il fatto non è contestato entro le preclusioni processuali, esso può essere considerato pacifico e non è più liberamente rimettibile in discussione in appello.
- Una censura che investa la mancata pronuncia su un motivo di appello va qualificata come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dedotta come error in procedendo, non come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- In cassazione è inammissibile convertire una doglianza sulla prova in una critica alla valutazione discrezionale del giudice di merito, salvo specifiche violazioni dei canoni legali di valutazione o dell'onere probatorio.
- La mancata specifica censura in appello di un profilo di merito già deciso in primo grado impedisce di dolersene utilmente in cassazione come omesso esame di fatto decisivo.
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