Cassazione Penale, Sentenza n. 34695/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso di cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione dell'art. 602, comma 1, c.p.p. per omessa relazione in udienza da parte del presidente/relatore in appello (si deduce nullità per violazione del contraddittorio); 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato (si contesta la qualifica della condotta come minaccia e la valutazione della attendibilità della persona offesa, con richiesta comunque di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.), nonché omessa considerazione di fatti attenuanti/post factum; 3) violazione dell'art. 157 c.p.p. relativamente al differimento di udienza (adesione del difensore all'astensione di categoria vs. impedimento dell'ufficio) e conseguente illegittimo computo della prescrizione; 4) sollecitazione di rimessione alle Sezioni Unite ex art. 618 c.p.p. per contrasto giurisprudenziale sulla prevalenza delle cause di rinvio che sospendono la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo: l'omessa relazione in appello non determina nullità della sentenza né violazione del contraddittorio quando le parti hanno accesso agli atti e hanno impugnato la sentenza. Sul secondo motivo la Corte ha considerato il motivo aspecifico e non utile a rimettere in discussione la valutazione di fatto del giudice di merito; ha ribadito che le dichiarazioni della persona offesa hanno valore probatorio autonomo ma richiedono un vaglio rinforzato, e che la sentenza di merito ha adeguatamente valutato attendibilità e riscontri. Ha inoltre escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità: la condotta lesiva della libertà di voto è grave per la natura del bene tutelato e non può essere resa 'tenue' da comportamenti successivi posti in essere dall'imputato. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto legittima la sospensione del termine di prescrizione per adesione del difensore all'astensione, anche in presenza di assenza dei testi; ha quindi respinto la doglianza e ha escluso la necessità di rimessione alle Sezioni Unite (quarto motivo) perché il contrasto giurisprudenziale non inciderebbe sul caso concreto. Conseguenze processuali: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; condanna alla rifusione delle spese di costituzione e partecipazione delle parti civili liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
"chiunque ... con minaccia o con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a ... votare in favore di determinate candidature ..."
Norma penale elettorale che tutela la libertà di voto; il reato è di pericolo e si consuma con la formulazione della minaccia o l'impiego di mezzi illeciti, senza bisogno che il voto condizionato sia effettivamente espresso.
codice di procedura penale, art. 602, comma 1
La relazione prevista per l'appello ha funzione espositiva; la sua omissione non comporta automaticamente nullità della sentenza d'appello né violazione del contraddittorio se le parti hanno avuto accesso agli atti.
La causa di non punibilità per particolare tenuità può considerare anche condotte successive, ma queste non possono trasformare in 'tenue' un'offesa che al momento del fatto era non tenue; la valutazione va fatta complessivamente con i parametri dell'art. 133 c.p.
codice di procedura penale, art. 157
Riguarda il differimento delle udienze e l'effetto sul decorso dei termini: la Corte ha ritenuto corretta la sospensione della prescrizione derivante dall'adesione del difensore all'astensione, anche se nelle udienze fissate i testimoni erano assenti.
d.l. 137/2020, art. 23, comma 8 (normativa emergenziale)
Disciplina transitoria che consente la trattazione camerale dei ricorsi in Cassazione in assenza di richiesta tempestiva di trattazione orale; la richiesta di trattazione orale deve essere proposta con atto separato dopo la fissazione dell'udienza, non può essere surrogata dall'atto di impugnazione.
codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per la condanna alle spese del giudizio a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Costituzione, art. 48
Riferimento al valore costituzionale della libertà di voto quale bene protetto che giustifica la tutela anticipata del delitto elettorale.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamata in relazione alla compatibilità con il diritto di difesa delle procedure emergenziali; la Corte ha ritenuto compatibile il rito cartolare purché sia previsto un diritto potestativo di domanda di trattazione orale.
Massime di principio
- L'omissione della relazione in appello non determina automaticamente nullità della sentenza: rileva l'effettivo pregiudizio del contraddittorio e l'accesso delle parti agli atti.
- Le dichiarazioni della persona offesa hanno valore probatorio autonomo ma richiedono un 'vaglio rinforzato' della loro attendibilità; la valutazione della credibilità è questione di fatto e in Cassazione può essere sindacata solo per manifeste illogicità o contraddizioni.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) può considerare anche condotte successive, ma non può far diventare 'tenue' un'offesa che al momento del fatto era già significativa; la valutazione è complessiva e parametrata dall'art.133 c.p.
- L'adesione del difensore all'astensione dalle udienze sospende il corso della prescrizione anche se, nelle udienze rinviate, i testi risultano assenti; l'astensione è efficiente a bloccare l'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare poteri istruttori.
- In periodo di disciplina emergenziale (es. d.l. 137/2020) la richiesta di trattazione orale richiede atti formali specifici: la domanda inserita nell'atto di impugnazione non surroga l'istanza separata richiesta dopo la fissazione dell'udienza.
- Le impugnazioni che mirano a una diversa valutazione delle prove o a una rivalutazione del fatto, senza dedurre travisamento o manifesta illogicità, sono generalmente inammissibili in Cassazione; il rimedio va esercitato nel merito davanti ai giudici di merito.
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