Cassazione Penale, Sentenza n. 3578/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva in cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., la violazione degli artt. 62-bis c.p. e 125 c.p.p., lamentando che la Corte d'appello non aveva dato motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche richieste con l'atto di appello. Sosteneva che il motivo di impugnazione relativo all'entità della pena comprendesse anche la censura circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, e richiamava che l'argomento era stato ampiamente discusso nell'udienza del 10 dicembre 2019.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che, essendovi stata in appello una rinuncia a tutti i motivi eccetto quello relativo alla determinazione della pena, la questione relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche non era stata devoluta al giudice d'appello e si era quindi già prescritta dal giudicato; la Corte ha pertanto ritenuto non ammissibile la censura in cassazione su quel punto. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione e mancata applicazione di norme; la Corte ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile perché la doglianza verteva su un motivo di appello precedentemente rinunciato.
Regola sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la concessione delle attenuanti costituisce un punto autonomo rispetto alla determinazione della pena e che, essendo stata quella specifica censura rinunciata in appello, non poteva essere oggetto di ricorso in cassazione.
Norma sulla motivazione delle decisioni; il ricorrente lamentava violazione della motivazione in ordine alle attenuanti, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per effetto della rinuncia in appello.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e al pagamento di somme per ricorsi manifestamente infondati; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia in appello a singoli motivi comporta che quei punti divengono definitivi: non possono poi essere rilevati validamente in cassazione.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è un punto autonomo rispetto alla mera determinazione della pena; la loro mancata concessione non si sopperisce automaticamente con una censura sull'entità della pena quando la specifica questione è stata rinunciata.
- Le dichiarazioni rese in udienza di appello (rinuncia dei motivi confermata dall'imputato) vincolano la devoluzione delle questioni al giudice e producono effetto di giudicato sui punti rinunciati.
- Se si vuole preservare la possibilità di impugnare in Cassazione la mancata concessione di attenuanti, è necessario non rinunciare espressamente a quella specifica censura in sede di appello e richiedere espressa motivazione in punto di attenuanti.
- In casi simili, il difensore dovrebbe documentare in modo chiaro e separato le censure relative alle attenuanti rispetto a quelle sulla misura della pena e verificare il verbale d'udienza per evitare che dichiarazioni di rinuncia producano effetti preclusivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3514/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3515/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3516/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3517/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3520/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3523/2022 del 01/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →