Parere n. 878/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla Casa di cura Clinica Santa Maria La Bruna - Gestione Villa delle Querce S.p.A, contro la Regione Campania e l’Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud per l’annullamento: a) della delibera della Giunta della Regione Campania n. 497 del 10 novembre 2021; b) di ogni altro atto a esso presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera della Giunta regionale della Campania n. 497 del 10 novembre 2021, recante la definizione dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private per gli anni 2021 e 2022.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha contestato la delibera regionale con plurimi motivi. In primo luogo, ha dedotto l’illegittimità derivata dagli atti già impugnati relativi all’erogazione di prestazioni per il piede diabetico. In secondo luogo, ha denunciato violazione degli artt. 41 e 97 Cost. e della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento e insufficiente chiarezza dei criteri utilizzati per determinare i tetti di spesa, con particolare riferimento alla valorizzazione del criterio storico per l’anno 2022 e ai principi di concorrenza. Ha chiesto, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE in relazione alla compatibilità degli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 con gli artt. 101, lett. b), e 106 TFUE. In terzo luogo, ha contestato il mancato incremento del tetto di spesa in relazione agli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo del personale della sanità privata e agli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni. In quarto luogo, ha censurato la clausola di salvaguardia inserita nello schema contrattuale, che subordinava la sottoscrizione del contratto alla rinuncia alle azioni e impugnazioni già proposte o proponibili contro i provvedimenti incidenti sull’annualità di erogazione delle prestazioni. Ha inoltre prospettato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992 e della disciplina regionale sui tetti di spesa, in relazione agli artt. 3, 24, 41, Das 97, 102 e 113 Cost., nonché all’art. 6 CEDU quale parametro interposto tramite l’art. 117 Cost.
Il parere
La Sezione ha ritenuto che l’affare non fosse maturo per la decisione. Non ha quindi esaminato nel merito né definito in rito le censure, riservando ogni questione. Ha disposto un’integrazione istruttoria a carico del Ministero della salute, eventualmente previa interlocuzione con la Regione Campania e con l’ASL Napoli 3 Sud. L’integrazione dovrà: articolare specifiche controdeduzioni per ciascun motivo di ricorso; chiarire i criteri utilizzati per la determinazione del tetto di spesa nella delibera impugnata; verificare se persista l’interesse della ricorrente alla luce degli esiti dei precedenti giudizi, tra cui il ricorso definito con sentenza del TAR Campania n. 779/2022 e il precedente ricorso straordinario definito con parere della Sezione n. 239/2025. Il Ministero dovrà depositare la relazione integrativa entro novanta giorni dalla comunicazione del parere e trasmetterla preventivamente alle altre parti, assegnando loro un termine non inferiore a dieci giorni per osservazioni o controdeduzioni.
Osservazioni
Motivi di ricorso e controdeduzioni
Il Ministero della salute dovrà articolare specifiche controdeduzioni per ciascuno dei motivi dedotti dalla ricorrente, eventualmente acquisendo chiarimenti dalla Regione Campania e dall’ASL Napoli 3 Sud.
Criteri di determinazione del tetto di spesa
Dovranno essere chiariti i criteri concretamente utilizzati nella delibera impugnata per determinare i limiti di spesa relativi agli anni 2021 e 2022, con particolare riguardo ai meccanismi di calcolo e alla valorizzazione del criterio storico.
Persistenza dell’interesse a ricorrere
Dovrà essere verificato se permanga l’interesse della ricorrente alla decisione, considerando gli esiti dei precedenti contenziosi amministrativi e straordinari richiamati nel parere.
Contraddittorio sull’integrazione istruttoria
La relazione integrativa dovrà essere previamente partecipata alle altre parti, alle quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario costituisce il rimedio nell’ambito del quale il Consiglio di Stato rende il parere sulla controversia; nel caso concreto l’esame è stato sospeso per esigenze istruttorie.
artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies d.lgs. 502/1992
Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente in relazione al sistema di autorizzazione, accreditamento, programmazione e determinazione dei limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate; il parere non ne ha ancora valutato l’applicazione né la compatibilità con il diritto dell’Unione.
art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. 502/1992
La disposizione è stata indicata dalla ricorrente quale base del potere di sospendere l’accreditamento in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo contenente la clausola di salvaguardia; la questione di costituzionalità è rimasta impregiudicata.
artt. 41 e 97 Cost.
Sono stati invocati dalla ricorrente a sostegno delle censure relative alla libertà di iniziativa economica, alla trasparenza e al buon andamento dell’azione regionale; il Collegio non si è pronunciato nel merito.
artt. 24, 102 e 113 Cost.
Sono stati richiamati contro la clausola di rinuncia alle azioni e contro la disciplina dei tetti di spesa, in relazione al diritto di difesa e al riparto della funzione giurisdizionale; ogni valutazione è stata riservata.
art. 267 TFUE
La ricorrente ha chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla compatibilità della disciplina nazionale con gli artt. 101 e 106 TFUE; la richiesta non è stata esaminata in questa fase interlocutoria.
artt. 101 e 106 TFUE
Sono stati indicati come parametri europei per valutare la compatibilità del sistema di limitazione della produzione e degli sbocchi delle strutture sanitarie accreditate; il parere non ha ancora espresso una valutazione.
art. 6 CEDU e art. 117 Cost.
Sono stati prospettati dalla ricorrente quali parametri interposti per la questione di legittimità costituzionale della disciplina sui tetti di spesa; la questione è rimasta impregiudicata.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando la relazione dell’amministrazione non contenga controdeduzioni specifiche sui singoli motivi di ricorso, il Consiglio di Stato può ritenere l’affare non maturo per la decisione e disporre un’integrazione istruttoria.
- L’integrazione istruttoria deve consentire al Collegio di comprendere i criteri concreti utilizzati dall’amministrazione per determinare i tetti di spesa sanitaria, non essendo sufficiente un richiamo generico alla discrezionalità programmatoria o al contenimento della spesa.
- Prima della decisione deve essere verificata l’attualità dell’interesse a ricorrere quando siano intervenuti precedenti giudizi o provvedimenti suscettibili di incidere sull’utilità concreta dell’eventuale accoglimento.
- La relazione integrativa acquisita dall’amministrazione deve essere partecipata alle parti, alle quali va assegnato un termine per osservazioni o controdeduzioni, in funzione del pieno contraddittorio procedimentale.
Tetti di spesa sanitaria e ricorso straordinario della casa di cura privata
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto dal gestore di una casa di cura privata accreditata con il Servizio sanitario regionale contro la Regione Campania e l’ASL Napoli 3 Sud. È stata impugnata la delibera della Giunta regionale n. 497 del 10 novembre 2021, relativa alla definizione dei limiti di spesa e dei contratti con le case di cura private per l’anno 2021 e, in via provvisoria, per l’anno 2022.
Premesse e precedenti contenziosi
La struttura opera nel settore della chirurgia generale con ricovero ospedaliero ai sensi degli artt. 8-quater e seguenti del d.lgs. n. 502/1992. La ricorrente aveva già contestato atti dell’ASL relativi a interventi sul piede diabetico; tale giudizio è stato respinto dal TAR Campania con sentenza n. 779 del 3 febbraio 2022. Aveva inoltre impugnato la precedente delibera regionale n. 621 del 29 dicembre 2020, definita con rigetto dal Consiglio di Stato, Sezione I, con parere n. 239/2025.
Motivi dedotti
La ricorrente ha censurato la delibera n. 497/2021 sotto diversi profili:
- illegittimità derivata dagli atti già contestati davanti al TAR Campania;
- violazione degli artt. 41 e 97 Cost. e della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento;
- insufficiente chiarezza dei criteri di determinazione dei tetti di spesa, con particolare riguardo all’utilizzo del criterio storico per l’anno 2022;
- contrasto con i principi di concorrenza e richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE;
- mancato adeguamento del tetto di spesa agli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo del personale della sanità privata, nonostante gli accordi intervenuti in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- illegittimità della clausola di salvaguardia inserita nello schema contrattuale, che prevedeva la rinuncia alle azioni o impugnazioni già proposte o proponibili contro i provvedimenti incidenti sull’annualità di erogazione delle prestazioni.
La ricorrente ha inoltre prospettato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992 e, più in generale, della disciplina dei tetti di spesa sanitaria, in relazione agli artt. 3, 24, 41, 97, 102 e 113 Cost., nonché all’art. 6 CEDU quale parametro interposto attraverso l’art. 117 Cost.
Posizione dell’amministrazione
Il Ministero della salute ha concluso per l’infondatezza del ricorso, evidenziando che la determinazione dei tetti di spesa richiede il bilanciamento tra il contenimento della spesa pubblica e l’esigenza degli assistiti di fruire di prestazioni sanitarie adeguate. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva specificato quali criteri alternativi avrebbero determinato una quantificazione più favorevole. Il Ministero ha sostenuto anche la legittimità della clausola di salvaguardia, richiamando la giurisprudenza consolidata in materia.
È stata altresì trasmessa la notizia di ordinanze della Corte di cassazione che avrebbero affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di regressione tariffaria.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha preso atto che non erano pervenute le controdeduzioni della parte ricorrente. Ha ritenuto, tuttavia, che l’affare non fosse ancora maturo per la decisione, poiché risultavano necessari ulteriori elementi informativi.
Il Collegio non ha quindi definito le questioni di rito o di merito e ha espressamente lasciato impregiudicata ogni valutazione sulle censure, sulla persistenza dell’interesse a ricorrere, sulle questioni costituzionali e sulla richiesta di rinvio pregiudiziale.
Incombenti istruttori
Il Ministero della salute dovrà integrare la relazione istruttoria, eventualmente previa interlocuzione con la Regione Campania e con l’ASL Napoli 3 Sud, provvedendo a:
- formulare controdeduzioni specifiche per ciascun motivo di ricorso;
- chiarire i criteri concretamente utilizzati per la determinazione dei tetti di spesa nella delibera impugnata;
- verificare se l’interesse della ricorrente alla decisione persista alla luce degli esiti dei precedenti giudizi.
La relazione integrativa dovrà essere trasmessa entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del parere. Prima della trasmissione al Consiglio di Stato, il Ministero dovrà parteciparla alle altre parti, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni.
Conclusione
Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione ha disposto gli incombenti istruttori senza pronunciarsi sull’accoglimento o sul rigetto del ricorso e senza assumere una posizione definitiva sulle questioni relative alla programmazione sanitaria, alla concorrenza, alla clausola di salvaguardia, alla giurisdizione, al rinvio pregiudiziale o alla legittimità costituzionale della disciplina sui tetti di spesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 11 mag 2026Parere n. 872/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 11 mag 2026Parere n. 873/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 11 mag 2026Parere n. 874/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 11 mag 2026Parere n. 875/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 11 mag 2026Parere n. 876/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 11 mag 2026Parere n. 877/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →