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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22538/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione propone due motivi: 1) vizio procedurale relativo all'applicazione dell'art. 337 c.p.p., perché la persona che ha depositato la querela non si sarebbe qualificata come incaricata e non sarebbe stata munita di delega scritta, con conseguente dubbio sulla provenienza e volontà della querela; 2) incompetenza per materia del Giudice di pace, dedotta in quanto il fatto, così come contestato nel decreto di citazione, avrebbe dovuto essere qualificato come minaccia aggravata (art. 612, comma 2, c.p.), circostanza che sottrarrebbe la competenza al Giudice di pace.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sulla mancata qualificazione della persona che ha depositato la querela, ritenendo sufficiente la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore e avvalorata dalla successiva costituzione di parte civile della depositante (richiamo a orientamento di Sez.4, n. 51592/2023). Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto all'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p., limitandosi a contestare la qualificazione del fatto senza indicare un risultato utile ottenibile; inoltre non è stato prospettato un chiaro elemento di contestazione dell'aggravante nel capo di imputazione tale da incidere sulla competenza. Per queste ragioni il motivo è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 337 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per essere depositata da soggetto diverso dal proponente, anche senza delega scritta, quando dalla successiva condotta (es. costituzione di parte civile) emerga la volontà di querelare.

  • art. 612, comma 2, cod. pen.

    La qualificazione della minaccia come aggravata richiede che la gravità venga efficacemente contestata nel capo di imputazione; in assenza di tale specifica indicazione non può automaticamente ritenersi configurata l'aggravante e non può essere dedotta d'ufficio per giustificare diversa competenza.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Per proporre impugnazione è necessario un interesse concreto che dimostri che il gravame è idoneo a determinare una situazione praticamene più favorevole per l'impugnante; la mancata indicazione di un risultato utile rende inammissibile il motivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso determinata da profili di colpa emergenti, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

  • Giurisprudenza citata (Sez.4 n.51592/2023; Sez.5 n.25222/2020; Sez.5 n.25947/2020; Sez.U n.42/1995; Sez.U n.28911/2019)

    I precedenti sono utilizzati per affermare che: a) la querela autenticata dal difensore può essere validamente depositata da terzi; b) l'aggravante di minaccia richiede espressa e chiara contestazione nel capo di imputazione; c) l'interesse all'impugnazione va valutato in relazione alla prospettazione fatta nel mezzo di impugnazione.

Massime di principio

  • Una querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede necessariamente una delega scritta perché il deposito possa essere effettuato da un terzo: rileva la prova della volontà del querelante (es. successiva costituzione di parte civile).
  • Per ritenere contestata e giudicabile in sentenza l'aggravante (es. art. 612, comma 2, c.p.) è necessaria che essa sia chiaramente rappresentata nell'imputazione; in assenza di tale chiarezza non si può spostare la competenza al giudice superiore automaticamente.
  • Chi impugna deve dimostrare un interesse concreto all'annullamento del provvedimento (art. 568 c.p.p.): se dalla censura non emerge un risultato utile pratico, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • La Corte di legittimità può sanzionare con condanna alla cassa delle ammende e al pagamento delle spese chi propone ricorso manifestamente infondato o colposamente inammissibile.
  • Nel contestare la competenza per materia è utile specificare quale beneficio pratico si intende conseguire e dimostrare che l'aggravante era effettivamente e chiaramente contestata nel capo di imputazione.

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