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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48036/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 16/12/2020 in relazione alla riqualificazione del fatto da furto in abitazione (art. 624-bis) a ricettazione (art. 648) e alle conseguenti determinazioni sanzionatorie. Sono stati proposti cinque motivi: 1) diniego ingiustificato della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e motivazione contraddittoria rispetto alla nuova qualificazione del fatto; 2) erronea attribuzione al responsabile della ricettazione della responsabilità per il danno morale cagionato dall'autore del reato presupposto; 3) esclusione illogica delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) nonostante comportamento successivo risarcitorio e cooperazione processuale; 4) errata applicazione/disapplicazione della recidiva e valutazione stereotipata dei precedenti senza considerare la riqualificazione; 5) vizi nel calcolo della pena, mancata motivazione sulla pena base e sulla diminuzione per il rito abbreviato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato preliminarmente l'estinzione del reato per prescrizione (fatto commesso 25/11/2016; prescrizione maturata il 27/07/2022) e ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato estinto, eliminando la relativa pena. Ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso (vizio di motivazione della Corte di appello nella dosimetria della pena e nell'uso di elementi pertinenti alla precedente qualificazione del fatto) e ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia, perché la dosimetria e la valutazione delle circostanze devono essere riconsiderate alla luce della corretta qualificazione del fatto. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione nella parte non estinta.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante specificamente dedotta dal ricorrente; la Corte d'appello era stata ritenuta carente nella motivazione quando ha negato tale attenuante senza tenere conto della riqualificazione del fatto e del risarcimento alla persona offesa

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma relativa al furto in abitazione: è la qualificazione originaria del fatto che la Corte d'appello aveva considerato prima di riqualificarlo; elementi riferibili a questa qualificazione (es. rottura della finestra) non potevano essere usati per la dosimetria dopo la riqualificazione in ricettazione

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: la Corte di appello ha riqualificato il fatto in base a questa norma; la dosimetria e la valutazione delle circostanze dovevano essere basate sugli elementi pertinenti alla ricettazione

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; il ricorrente contestava la loro esclusione e la Cassazione ha ritenuto che la valutazione andasse rifatta alla luce della riqualificazione e degli atti processuali

  • art. 707 cod. pen.

    Norma richiamata nella sentenza per indicare l'estinzione del reato per prescrizione al termine indicato; la Corte ha annullato senza rinvio la parte di sentenza relativa al reato estinto ed eliminato la pena

  • ad. 173 cod. proc. pen. (richiamo procedurale)

    Richiesto per i limiti della relazione e della motivazione del ricorso; il ricorso è stato poi esaminato nel merito nei limiti consentiti

Massime di principio

  • Se una Corte d'appello riqualifica il fatto rispetto alla contestazione originaria, la motivazione e la dosimetria della pena devono essere coerenti con la nuova qualificazione e non possono fondarsi su elementi pertinenti solo alla qualificazione precedente.
  • L'accertamento di circostanze attenuanti (specifiche o generiche) richiede valutazione congrua e motivata anche alla luce dei comportamenti successivi dell'imputato (risarcimento, cooperazione processuale); la loro esclusione deve essere adeguatamente giustificata.
  • La recidiva e la valutazione dei precedenti devono essere valutate rispetto al nuovo quadro normativo e fattuale conseguente alla riqualificazione del reato; non è corretto applicare automaticamente argomentazioni riferite a un reato diverso.
  • Se il reato si estingue per prescrizione durante il giudizio, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per quella parte e la pena eliminata; gli altri profili non colpiti dalla prescrizione possono essere riconsiderati o mantenuti secondo quanto disposto dalla Corte di Cassazione.
  • Quando la Corte Suprema rileva vizi di motivazione sulla determinazione della pena, è ordinario l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio limitato al trattamento sanzionatorio, così da permettere la riformulazione della motivazione conforme ai principi di diritto e ai fatti riqualificati.

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