Cassazione Penale, Sentenza n. 48036/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 16/12/2020 in relazione alla riqualificazione del fatto da furto in abitazione (art. 624-bis) a ricettazione (art. 648) e alle conseguenti determinazioni sanzionatorie. Sono stati proposti cinque motivi: 1) diniego ingiustificato della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e motivazione contraddittoria rispetto alla nuova qualificazione del fatto; 2) erronea attribuzione al responsabile della ricettazione della responsabilità per il danno morale cagionato dall'autore del reato presupposto; 3) esclusione illogica delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) nonostante comportamento successivo risarcitorio e cooperazione processuale; 4) errata applicazione/disapplicazione della recidiva e valutazione stereotipata dei precedenti senza considerare la riqualificazione; 5) vizi nel calcolo della pena, mancata motivazione sulla pena base e sulla diminuzione per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato preliminarmente l'estinzione del reato per prescrizione (fatto commesso 25/11/2016; prescrizione maturata il 27/07/2022) e ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato estinto, eliminando la relativa pena. Ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso (vizio di motivazione della Corte di appello nella dosimetria della pena e nell'uso di elementi pertinenti alla precedente qualificazione del fatto) e ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia, perché la dosimetria e la valutazione delle circostanze devono essere riconsiderate alla luce della corretta qualificazione del fatto. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione nella parte non estinta.
Norme richiamate
Circostanza attenuante specificamente dedotta dal ricorrente; la Corte d'appello era stata ritenuta carente nella motivazione quando ha negato tale attenuante senza tenere conto della riqualificazione del fatto e del risarcimento alla persona offesa
Norma relativa al furto in abitazione: è la qualificazione originaria del fatto che la Corte d'appello aveva considerato prima di riqualificarlo; elementi riferibili a questa qualificazione (es. rottura della finestra) non potevano essere usati per la dosimetria dopo la riqualificazione in ricettazione
Norma sulla ricettazione: la Corte di appello ha riqualificato il fatto in base a questa norma; la dosimetria e la valutazione delle circostanze dovevano essere basate sugli elementi pertinenti alla ricettazione
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; il ricorrente contestava la loro esclusione e la Cassazione ha ritenuto che la valutazione andasse rifatta alla luce della riqualificazione e degli atti processuali
Norma richiamata nella sentenza per indicare l'estinzione del reato per prescrizione al termine indicato; la Corte ha annullato senza rinvio la parte di sentenza relativa al reato estinto ed eliminato la pena
ad. 173 cod. proc. pen. (richiamo procedurale)
Richiesto per i limiti della relazione e della motivazione del ricorso; il ricorso è stato poi esaminato nel merito nei limiti consentiti
Massime di principio
- Se una Corte d'appello riqualifica il fatto rispetto alla contestazione originaria, la motivazione e la dosimetria della pena devono essere coerenti con la nuova qualificazione e non possono fondarsi su elementi pertinenti solo alla qualificazione precedente.
- L'accertamento di circostanze attenuanti (specifiche o generiche) richiede valutazione congrua e motivata anche alla luce dei comportamenti successivi dell'imputato (risarcimento, cooperazione processuale); la loro esclusione deve essere adeguatamente giustificata.
- La recidiva e la valutazione dei precedenti devono essere valutate rispetto al nuovo quadro normativo e fattuale conseguente alla riqualificazione del reato; non è corretto applicare automaticamente argomentazioni riferite a un reato diverso.
- Se il reato si estingue per prescrizione durante il giudizio, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per quella parte e la pena eliminata; gli altri profili non colpiti dalla prescrizione possono essere riconsiderati o mantenuti secondo quanto disposto dalla Corte di Cassazione.
- Quando la Corte Suprema rileva vizi di motivazione sulla determinazione della pena, è ordinario l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio limitato al trattamento sanzionatorio, così da permettere la riformulazione della motivazione conforme ai principi di diritto e ai fatti riqualificati.
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