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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03681/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La sentenza impugnata aveva condannato l'imputato, con i doppi benefici di legge, alla pena di 2.600 euro di ammenda per il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti, accertato a L'Aquila tra il 30 ottobre e il 4 novembre 2019. Con l'unico motivo di ricorso si deduceva la violazione dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, censurando il giudizio di colpevolezza; la Corte rileva però che la doglianza era priva di critiche specifiche alla motivazione della sentenza, limitandosi a contrapporre una diversa ricostruzione di merito, estranea al giudizio di legittimità. Sono stati inoltre proposti motivi aggiunti, che la Corte dichiara inammissibili per effetto dell'inammissibilità del ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché non confrontato in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza del Tribunale, la quale aveva ricostruito puntualmente i fatti e accertato che la ditta di cui l'imputato era legale rappresentante aveva effettuato il trasporto di rifiuti in legno prodotti dal Nono Reggimento degli Alpini di L'Aquila senza la necessaria autorizzazione. La Corte ha altresì precisato che l'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006

    La disposizione è richiamata come base della contestazione relativa al trasporto non autorizzato di rifiuti; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione sostanziale, ma rileva che il ricorso non ne contesta specificamente l'applicazione nella motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    "l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi"

    L'inammissibilità del ricorso principale travolge anche i motivi aggiunti depositati successivamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui fissata equitativamente in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
  • Il sindacato di legittimità non consente di sostituire alla motivazione del giudice di merito valutazioni fattuali alternative; tali censure esulano dal perimetro del giudizio di cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi o aggiunti successivamente depositati.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista dall'art. 616 c.p.p. in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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