Cassazione Civile, Ordinanza n. 18815/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (conducente)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione, proposta davanti al Giudice di Pace ex art. 204-bis C.d.S., avverso un verbale della Polizia Locale per violazione del limite di velocità su strada extraurbana secondaria, contestata perché il conducente avrebbe superato di 20,20 km/h il limite di 90 km/h. L’opposizione era stata accolta in primo grado e la decisione confermata in appello. In cassazione il Comune ha dedotto due motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o comunque insufficiente, perché il Tribunale si sarebbe limitato ad aderire alle ragioni del primo giudice senza esaminare criticamente i motivi di appello; (2) violazione dell’art. 200 C.d.S. e delle norme sul presupposto per derogare all’obbligo di contestazione immediata, sostenendo che la motivazione del verbale fosse concreta ed esaustiva quanto ai presupposti che avrebbero impedito la contestazione immediata. In via preliminare, era stata anche prospettata l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata e della copia autentica della sentenza con tale relata, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; il ricorrente ha replicato che la notificazione della sentenza non era stata eseguita al procuratore, sicché non avrebbe fatto decorrere il termine breve per impugnare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha ritenuto decisiva la mancanza, negli atti depositati dal ricorrente, della relazione di notifica della sentenza impugnata e della copia autentica della sentenza con relativa attestazione, formalità richiesta dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. per consentire il controllo sulla tempestività del ricorso. Ha quindi escluso che potesse venire in rilievo, ai fini dell’improcedibilità, il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla idoneità della notificazione della sentenza a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c., perché qui il problema non era la validità della notificazione in relazione al difensore, ma il difetto di produzione documentale imposto a pena di improcedibilità. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di legittimità, a una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell’ulteriore contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 204-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma che consente l’opposizione giurisdizionale al verbale del Codice della strada
norma violata nel verbale opposto per superamento del limite di velocità
stabilisce l’obbligo di contestazione immediata, salva la ricorrenza dei presupposti di deroga
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
dedotti come vizi di violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato in relazione alla decorrenza del termine breve di impugnazione
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
richiede, a pena di improcedibilità, il deposito della sentenza impugnata con la relata di notificazione, se esistente
procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per escludere l’incompatibilità del consigliere delegato che abbia formulato la proposta
richiamato nel medesimo contesto dell’asserita incompatibilità
fondamento della condanna a una somma ulteriore per responsabilità aggravata e della somma in favore della Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
impone l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità
Cass. Sez. U. n. 20866 del 30/09/2020
richiamata ma ritenuta non pertinente al diverso tema dell’improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica
Cass. Sez. U. n. 9611 del 10/04/2024
richiamata per escludere l’incompatibilità del consigliere delegato nel collegio
Cass. Sez. U. n. 27195/2023
richiamata per la doverosità della somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la produzione della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando la notificazione sia avvenuta, costituisce formalità necessaria a pena di improcedibilità ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., poiché consente alla Corte di verificare la tempestività del ricorso.
- La questione della validità o idoneità della notificazione della sentenza a far decorrere il termine breve di impugnazione è distinta dall’onere di deposito documentale richiesto per l’ammissibilità/procedibilità del ricorso in cassazione.
- Il principio secondo cui la sentenza notificata deve essere rivolta al procuratore della parte per far decorrere il termine breve opera sul piano della decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c., ma non sana la mancanza del deposito della relata di notificazione imposto dall’art. 369 c.p.c.
- Nel procedimento definito in conformità alla proposta resa ex art. 380-bis c.p.c., la declaratoria di improcedibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese e può comportare altresì le conseguenze economiche previste per la responsabilità aggravata e per il contributo unificato aggiuntivo.
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