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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26504/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della confisca della somma di euro 23.925,00 e di un orologio Rolex ritenuti profitto del reato. Il ricorrente sostiene che il patteggiamento non aveva riguardato la confisca, che non è stata contestata la vendita di stupefacenti e che manca un collegamento tra il denaro/l'orologio e la detenzione della droga; denuncia violazione di legge (art. 240 cod. pen., art. 73 T.U. stupefacenti) e difetto di motivazione sulla confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, confermando la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva applicato la pena pattuita (art. 444 c.p.p.) e disposto la confisca. La Corte ha ritenuto adeguata, seppure sintetica, la motivazione del Tribunale secondo cui la somma e l'orologio non risultano giustificabili alla luce delle modeste condizioni economiche dell'imputato e pertanto possono essere considerati provento o equivalente del reato (richiamo alla disciplina di cui all'art. 85-bis T.U. stupefacenti e art. 240-bis c.p.). La Corte ha osservato che il riferimento del giudice di merito all'art. 73, comma 7-bis T.U. stupefacenti era errato, ma tale errore è ininfluente perché la motivazione concreta riguarda l'incompatibilità dei beni con la fonte lecita di reddito; ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: il Tribunale ha applicato la pena richiesta mediante il patteggiamento.

  • art. 73, comma 1 e comma 4 T.U. stupefacenti

    Norme che disciplinano i reati in materia di stupefacenti contestati all'imputato; i reati sono stati unificati con continuazione.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca per profitto del reato: il ricorrente deduceva violazione di tale disciplina, ma la Corte ha ritenuto che la confisca sia motivata sulla base della normativa speciale richiamata (art. 85-bis T.U. stupefacenti e art. 240-bis c.p.).

  • art. 73, comma 7-bis T.U. stupefacenti

    Riferimento erroneo presente nella sentenza di merito: la Corte ha rilevato l'errore formale ma lo ha considerato ininfluente rispetto al risultato, dato che la motivazione effettiva si fonda su altra disposizione.

  • art. 85-bis T.U. stupefacenti

    Disposizione richiamata dal giudice di merito: consente la confisca anche valutando l'incompatibilità dei beni con le condizioni economiche del soggetto; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale rientri in tale ambito.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma collegata alla confisca per sproporzione tra beni e redditi leciti; la Corte interpreta la decisione di merito come conforme a questa logica (onere di giustificazione del possessore sui beni).

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione a presunta violazione di legge: la Corte osserva che il ricorso non ha formulato una censura di legittimità specifica e motivata ai sensi delle regole di ammissibilità.

  • art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di motivazione del ricorso per cassazione per i casi di patteggiamento: il ricorrente ha presentato i motivi nei limiti strettamente necessari; la Corte valuta l'inammissibilità o infondatezza delle censure entro tali limiti.

Massime di principio

  • La confisca di somme e beni disposta dopo patteggiamento può essere legittima anche se il patteggiamento non ha espressamente disciplinato la confisca, quando il giudice di merito motiva l'incompatibilità dei beni con le condizioni economiche lecite dell'imputato.
  • Il richiamo a una specifica norma nella motivazione (se errato) può essere considerato un vizio formale non influente se la motivazione sostanziale giustifica la misura alla stregua di altre disposizioni pertinenti (error in citando non sempre inficia il provvedimento).
  • La confisca basata sulla sproporzione tra beni e redditi leciti si fonda sul principio che incombe sul possessore dimostrare la lecita provenienza dei beni quando siano manifestamente incompatibili con le sue condizioni economiche.
  • Per impugnare con successo la confisca in Cassazione è necessario articolare censure di legittimità specifiche e motivate; contestazioni generiche di insufficiente motivazione risultano spesso insufficienti.
  • L'assenza di contestazione di attività di spaccio (ad es. vendita) non esclude la possibilità di ritenere beni come provento del reato se vi sono indizi concreti e proporzionati che ne dimostrino l'origine illecita o l'incompatibilità con redditi leciti.
  • Le decisioni su confisca e prova dell'origine lecita dei beni sono valutate con riferimento complessivo agli elementi istruttori: motivazione sintetica ma congrua può essere ritenuta sufficiente dalla Corte di legittimità.

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