Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04063/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La condanna di merito è rimasta ferma, essendo la sentenza impugnata una conferma della pronuncia di primo grado.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione e circostanze aggravanti. Ha articolato tre motivi: 1) vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità penale, ritenuto dalla Corte di cassazione generico e indeterminato perché non specificava gli elementi di fatto e di diritto criticati rispetto a una motivazione di merito giudicata logicamente corretta; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, censura ritenuta manifestamente infondata perché la Corte territoriale aveva motivato con riferimento a indici personali e fattuali ritenuti decisivi; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione di pene sostitutive, motivo ritenuto manifestamente infondato poiché la Corte di appello aveva adeguatamente spiegato il diniego valorizzando l'incapacità dell'imputato di attenersi alle prescrizioni imposte.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente lamentare un vizio di motivazione in termini generici, ma occorre indicare puntualmente quali passaggi della decisione siano erronei e quali elementi di fatto o di diritto li smentiscano.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente e non manifestamente illogica, la censura che non individui con precisione i rilievi mossi non consente al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto ed è inammissibile.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
  • Il mancato riconoscimento delle pene sostitutive è sorretto da motivazione congrua quando il giudice di merito evidenzi, con argomentazione logica, elementi sintomatici di inidoneità del condannato a rispettare le prescrizioni imposte.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.