Sentenza del 13/06/2017 n. 1728 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Avviso di intimazione trib. erariali 2001 - Avviso di intimazione trib. erariali 2002 - Avviso di intimazione IRPEF - Add. Reg. Avviso di intimazione IVA - Altro 2003 - Avviso di intimazione IRAP 2004 - Avviso di intimazione tas. automobili 2003.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli enti appellanti contestavano l'annullamento degli avvisi di intimazione notificati il 5 aprile 2013, sostenendo che le cartelle di pagamento non impugnate tempestivamente avessero acquisito efficacia definitiva e che ai relativi crediti dovesse applicarsi il termine ordinario decennale di prescrizione. L'Agenzia delle Entrate aveva inoltre eccepito la tardività del ricorso originario. La CTR ha dovuto distinguere tra tributi erariali, diritti camerali e tasse automobilistiche, verificando per ciascuna categoria il diverso termine prescrizionale e l'effetto interruttivo delle notifiche.
La decisione
La CTR ha riunito i tre appelli e ha dichiarato inammissibile l'eccezione di tardività proposta dall'Agenzia delle Entrate, perché formulata per la prima volta in appello, in violazione del divieto di nuove eccezioni previsto dall'art. 57 del D.lgs. n. 546/1992. Nel merito, ha accolto parzialmente gli appelli relativamente ai crediti erariali e al canone radiotelevisivo, ritenendo applicabile il termine decennale e non ancora maturata la prescrizione alla data dell'intimazione. Ha invece confermato la prescrizione dei diritti camerali, soggetti a termine quinquennale, e delle tasse automobilistiche relative agli anni 2001, 2002 e 2003, soggette a termine triennale. Gli appelli sono stati quindi parzialmente accolti e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Prescrizione ordinaria decennale
Si applica, secondo la CTR, ai crediti erariali derivanti da IRPEF, IRAP e IVA, nonché al canone di abbonamento radiotelevisivo, in assenza di una specifica prescrizione più breve.
Prescrizione quinquennale
È applicabile alle obbligazioni periodiche caratterizzate da una causa debendi continuativa; nella decisione è richiamato per distinguere i crediti soggetti a prescrizione quinquennale da quelli erariali soggetti a prescrizione decennale.
Conversione del termine di prescrizione
La mancata opposizione a una cartella di pagamento rende il credito irretrattabile, ma non converte automaticamente un termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale. La conversione opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
Art. 57 del D.lgs. n. 546/1992
Divieto di proporre nuove eccezioni in appello
Le eccezioni in senso stretto, compresa la tardività del ricorso originario, non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di appello se non sono state dedotte in primo grado.
Cassazione, Sezioni Unite, 17 novembre 2016, n. 23379
La scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale
La definitività della cartella per mancata impugnazione non modifica la prescrizione sostanziale prevista per il singolo tributo o credito.
Prescrizione dei diritti camerali
I diritti camerali sono soggetti a prescrizione quinquennale. La notifica della cartella interrompe la prescrizione, ma il termine quinquennale ricomincia a decorrere e può maturare prima dell'intimazione successiva.
Prescrizione delle tasse automobilistiche regionali
Il bollo auto è soggetto a prescrizione triennale. Gli atti validamente notificati possono interrompere il termine, ma la prescrizione ricomincia a decorrere dopo ciascun atto interruttivo.
Massime di principio
- La mancata impugnazione tempestiva di una cartella rende il credito non più contestabile nel merito, ma non determina automaticamente una prescrizione decennale: occorre applicare il termine previsto per la specifica entrata.
- Per stabilire se un'intimazione di pagamento sia prescritta bisogna ricostruire cronologicamente la data di scadenza del tributo e tutte le notifiche successive idonee a interrompere la prescrizione.
- I crediti erariali relativi a IRPEF, IRAP e IVA sono normalmente soggetti al termine decennale, mentre diritti camerali e bollo auto sono soggetti, rispettivamente, a termini più brevi di cinque e tre anni.
- Ogni atto interruttivo fa decorrere un nuovo termine prescrizionale, ma non può prolungare indefinitamente il credito se tra due atti validi è trascorso il termine applicabile.
- Le eccezioni processuali che avrebbero dovuto essere formulate in primo grado non possono, di regola, essere introdotte per la prima volta in appello.
- In presenza di crediti misti nella stessa intimazione, la prescrizione deve essere valutata separatamente per ciascun tributo o categoria di entrata.
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