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Ordinanza

Ordinanza n. 279/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell’impiego presso il Gruppo di Intervento Operativo e il Gruppo di Intervento Regionale, con rientro presso la sede di appartenenza, nonché successivi atti confermativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 3 ottobre 2025, con cui era stata revocata la precedente assegnazione al G.I.O. e al G.I.R., disponendone il rientro presso la casa circondariale di appartenenza. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, la proposta di revoca, il visto del Capo del D.A.P., il silenzio sull’istanza di riesame e, con motivi aggiunti, la nota del 12 dicembre 2025 di conferma della revoca e gli ulteriori atti istruttori e propositivi. Tra i profili dedotti figurava l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, oltre all’insussistenza dei presupposti sostanziali per il rientro ai sensi dell’art. 6 del D.M. 14 maggio 2024. L’Amministrazione aveva inizialmente fondato la revoca, in modo sostanzialmente esclusivo, sull’esistenza di un avviso di conclusione delle indagini preliminari relativo a fatti verificatisi presso una casa circondariale. Il ricorrente ha contestato la genericità e la mancata individualizzazione del proprio coinvolgimento, evidenziando che l’episodio era consistito in un’azione di servizio collegiale, svolta secondo le procedure operative e sotto il coordinamento dei superiori. Con gli atti successivi l’Amministrazione ha prospettato ragioni diverse, riferite all’opportunità di evitare che il ricorrente operasse in istituti presso i quali fossero ristretti soggetti coinvolti nella medesima vicenda. Il ricorrente ha contestato tale rimodulazione motivazionale come motivazione postuma, nonché la genericità, l’ipoteticità e la sproporzione delle nuove ragioni organizzative.

La decisione

Il TAR ha ritenuto infondato, ai fini cautelari, il motivo relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’atto impugnato attiene all’organizzazione e alla gestione del rapporto di servizio di personale appartenente a un corpo di polizia a ordinamento speciale, ambito nel quale le disposizioni della legge n. 241/1990, compreso l’art. 7, non trovano automatica applicazione. Ha tuttavia ravvisato il fumus boni iuris quanto ai presupposti sostanziali della revoca. L’art. 6 del D.M. 14 maggio 2024 consente il rientro nella sede di provenienza in presenza di comportamenti concretamente incompatibili con la prosecuzione dell’incarico oppure di cause soggettive o oggettive sopravvenute, ostative alla permanenza. Nel caso esaminato, il provvedimento originario si fondava essenzialmente sull’esistenza di un avviso di conclusione delle indagini preliminari che l’Amministrazione non aveva prodotto né allegato. La documentazione acquisita dal ricorrente descriveva invece un’operazione collegiale, eseguita secondo le procedure vigenti, senza evidenziare un ruolo autonomo o eccentrico né condotte individuali incompatibili con l’incarico o penalmente rilevanti. Il TAR ha inoltre ritenuto che gli atti successivi avessero modificato significativamente il fondamento motivazionale originario, introducendo ragioni di opportunità organizzativa. Tale mutamento è stato considerato, allo stato, una motivazione postuma non idonea a integrare o sanare le carenze dell’atto originario. Anche assumendo l’ammissibilità della motivazione postuma, le nuove giustificazioni sono state ritenute generiche, ipotetiche e non riconducibili ai presupposti dell’art. 6 del D.M., perché non indicavano né il concreto collegamento del ricorrente con i fatti né condotte individuali specifiche, né elementi attuali e probabili circa il rischio di contatti con altri soggetti coinvolti. Inoltre, le esigenze rappresentate avrebbero potuto essere fronteggiate con misure meno incisive, quali una diversa modulazione degli impieghi o l’assegnazione a contesti territoriali differenti. È stato ravvisato anche il periculum in mora, considerato il numero limitato di posti nel reparto speciale, il secondo interpello nazionale in corso e il rischio concreto di esaurimento dei posti disponibili, con perdita della possibilità di reimpiego nella regione di residenza. Il danno cautelare è stato ravvisato anche sotto il profilo economico, curricolare e dell’immagine professionale. L’istanza cautelare è stata quindi accolta, con sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e condanna dell’Amministrazione alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000 oltre accessori. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 19 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 6 D.M. 14 maggio 2024

    consente il rientro nella sede di provenienza del personale assegnato al G.I.O. o ai G.I.R. che abbia tenuto comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell’incarico ovvero in presenza di cause soggettive o oggettive ostative alla permanenza, sopravvenute

    Il rientro immediato richiede comportamenti concretamente incompatibili con la prosecuzione dell’incarico oppure cause sopravvenute ostative, dotate di attualità e specificità; non sono sufficienti valutazioni meramente eventuali, generiche o non individualizzate.

  • art. 7 l. 241/1990

    non trovano automatica applicazione le disposizioni della legge n. 241 del 1990, ivi compresa quella di cui all’art. 7

    La comunicazione di avvio non trova automatica applicazione per gli atti di natura organizzativa o di gestione del rapporto di lavoro pubblico non privatizzato, riferiti a personale di un corpo di polizia a ordinamento speciale.

  • art. 3 l. 241/1990

    la motivazione del provvedimento ... costituisce l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo

    La motivazione costituisce un presidio di legalità sostanziale e deve consentire di individuare le ragioni effettivamente poste a fondamento dell’esercizio del potere.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti

    La disciplina dei vizi formali non invalidanti non consente, secondo l’orientamento richiamato dal Collegio, di sanare il difetto sostanziale di motivazione mediante una ricostruzione ipotetica delle ragioni dell’atto.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato

    La tutela cautelare è stata concessa in presenza sia del fumus boni iuris, derivante dall’apparente carenza dei presupposti sostanziali e motivazionali, sia del periculum in mora, collegato al rischio di perdita irreversibile del posto nel reparto speciale e ai pregiudizi economici e professionali.

Massime di principio

  • Il potere di disporre il rientro del personale assegnato a un reparto speciale di un corpo di polizia, quando previsto da una disciplina organizzativa, può essere esercitato soltanto in presenza di comportamenti concretamente incompatibili con la prosecuzione dell’incarico o di cause soggettive od oggettive sopravvenute, specifiche e attuali; non sono sufficienti il generico riferimento all’esistenza di un procedimento penale o valutazioni meramente ipotetiche.
  • La mera esistenza di un avviso di conclusione delle indagini preliminari non dimostra, di per sé, l’incompatibilità del dipendente con un incarico operativo speciale, se l’Amministrazione non individua le condotte personali contestate, il concreto coinvolgimento dell’interessato e la loro incidenza sull’affidabilità richiesta dall’incarico.
  • La successiva introduzione di ragioni diverse da quelle indicate nell’atto originario integra motivazione postuma e, secondo l’orientamento richiamato dal Collegio, non può ex se integrare il fondamento dell’atto né sanarne le carenze; la legittimità deve essere valutata sulla base delle ragioni poste a fondamento dell’adozione.
  • Anche qualora si ammetta la motivazione postuma, le ragioni organizzative devono essere concrete, attuali, specificamente riferite al dipendente e sorrette da elementi che rendano effettivo e probabile il rischio posto a base della misura; non è sufficiente un’eventualità astratta di contatto con soggetti coinvolti in una vicenda penale.
  • La revoca dell’impiego presso un reparto speciale deve rispettare il principio di proporzionalità: prima di adottare la misura radicale del rientro, l’Amministrazione deve valutare se le esigenze organizzative e di sicurezza possano essere soddisfatte mediante misure meno incisive, come la diversa modulazione degli impieghi o l’assegnazione a contesti territoriali differenti.
  • Per gli atti di micro-organizzazione o di gestione del rapporto di lavoro pubblico non privatizzato, riguardanti personale di un corpo di polizia a ordinamento speciale, la comunicazione di avvio del procedimento non si applica automaticamente.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMobilità, trasferimenti e comandiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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