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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22539/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita immobiliare conclusa tra gli acquirenti e i venditori. Gli acquirenti avevano inizialmente chiesto, con l'atto di citazione, la restituzione di quanto incassato dai venditori tramite l'escussione di una fideiussione posta a garanzia del saldo prezzo, il pagamento di un'indennità per l'occupazione dell'immobile oltre il termine pattuito, l'accertamento del minor valore del bene per infiltrazioni d'acqua e, inoltre, il risarcimento del danno nei confronti del geometra che aveva svolto un ruolo di intermediario nell'operazione. In appello, dopo aver impostato la domanda originaria come riduzione del prezzo per vizi, gli attori avevano modificato la domanda chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento/aliud pro alio, con restituzione dell'immobile e ulteriori danni. La Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile tale mutamento, considerandolo nuova domanda fondata su fatti diversi e richiamando il divieto di novità in appello e la disciplina della garanzia per vizi nella vendita. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 183 e 1453 c.c. e 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale escluso la possibilità di modificare la domanda da riduzione del prezzo a risoluzione per grave inadempimento; 2) omesso esame di fatti decisivi sulla responsabilità del geometra-mediatore per l'escussione della fideiussione; 3) violazione delle norme sulle spese per la condanna anche in favore della terza chiamata, nonostante l'assenza di domande contro di lei; 4) omesso esame dei fatti relativi al ritardo nella consegna dell'immobile, alla penale e alle spese sostenute per il trasferimento e per la messa a norma degli impianti; 5) violazione delle norme sulle spese di lite e sui parametri di liquidazione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, ha rigettato il secondo e ha dichiarato assorbiti il terzo, il quarto e il quinto.

La decisione

La Corte ha ritenuto errata la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva considerato inammissibile la domanda di risoluzione proposta in memoria ex art. 183 c.p.c. in sostituzione della domanda originaria di riduzione del prezzo. Ha affermato che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, la domanda può essere modificata in primo grado anche quanto a petitum e causa petendi, purché resti immutata la vicenda sostanziale dedotta e non siano lesi il contraddittorio e il diritto di difesa. Nel caso concreto, la domanda di risoluzione per grave inadempimento/aliud pro alio era stata considerata sostitutiva e connessa alla domanda iniziale di garanzia per vizi, poiché fondata sul medesimo contratto e su una vicenda sostanziale collegata, pur se con una diversa qualificazione dell'inadempimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda di risoluzione e, in conseguenza dell'esito finale, rivedere anche la regolazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi sulla legittimità dell'escussione della fideiussione, già coperta da giudicato; i motivi terzo, quarto e quinto sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    consente, nella fase iniziale del giudizio di primo grado, la modifica della domanda; la modifica può riguardare anche petitum e causa petendi se resta immutata la vicenda sostanziale e non si pregiudica la difesa della controparte

  • art. 1453 c.c.

    lo ius variandi della parte che agisce per inadempimento è ammissibile, ma la domanda modificata deve restare riferita alla medesima vicenda sostanziale e, nel caso della vendita, può sostituire la domanda originaria se emergono fatti ulteriori e diversi di grave inadempimento

  • art. 1492 c.c.

    nelle azioni edilizie della vendita la scelta tra risoluzione e riduzione del prezzo è irrevocabile solo con riferimento ai medesimi vizi dedotti; se emergono vizi diversi o ulteriori che integrano un distinto e più grave inadempimento, la nuova domanda è ammissibile

  • art. 345 c.p.c.

    in appello sono inammissibili le domande nuove e i fatti nuovi non ritualmente introdotti; la Corte ha però valorizzato che il tema della modifica della domanda andava valutato in relazione alla fase di primo grado e alla connessione con la domanda originaria

  • art. 342 c.p.c.

    il motivo di appello deve essere specifico; la Corte d'appello aveva ritenuto non specifiche alcune censure, ma tale profilo è rimasto assorbito o comunque non decisivo rispetto all'accoglimento del primo motivo

  • art. 91 c.p.c.

    la regolazione delle spese segue la soccombenza e, nel giudizio di rinvio, dovrà essere riconsiderata in relazione all'esito complessivo della lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di spese, ma non è stato il centro della decisione

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese e sui parametri di liquidazione

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese e sui parametri di liquidazione

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese e sui parametri di liquidazione

  • d.m. n. 140 del 2012

    richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali

Massime di principio

  • Nel giudizio di primo grado l'attore può modificare la domanda anche incidendo su petitum e causa petendi, purché la modifica non introduca una vicenda sostanziale del tutto nuova, ma si collochi in rapporto di connessione o alternatività rispetto a quella originariamente dedotta.
  • La distinzione tra domanda modificata e domanda nuova va fatta in concreto: è modificata la domanda che sostituisce la precedente senza aggiungersi ad essa; è nuova quella che amplia il thema decidendum con un ulteriore rapporto sostanziale.
  • Nella vendita, l'irrevocabilità della scelta tra risoluzione e riduzione del prezzo opera solo se la domanda si fonda sui medesimi vizi; se emergono vizi diversi e più gravi, l'acquirente può proporre una domanda di risoluzione anche dopo aver inizialmente chiesto la riduzione del prezzo.
  • Una censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o si risolve in una richiesta di nuova valutazione del fatto senza indicare specifiche violazioni di legge o omessi esami decisivi.
  • Le questioni sulle spese di lite restano assorbite quando la sentenza viene cassata per un vizio che impone al giudice di rinvio una nuova decisione sul merito, con conseguente riconsiderazione complessiva della regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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