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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13226/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma, non essendo stata accolta alcuna censura utile a scalfire la motivazione della sentenza d'appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 391-ter c.p., deducendo un unico motivo di violazione dell'art. 129 c.p.p. Sosteneva che la sussistenza del reato non fosse stata provata al di là di ogni ragionevole dubbio e che la motivazione di merito fosse meramente congetturale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo insanabilmente generico, osservando che la decisione impugnata era invece sorretta da motivazione completa e логica, fondata sul verbale di perquisizione in cella che evidenziava il tentativo dell'imputato di disfarsi del telefonino gettandolo nel water e sulla successiva ammissione della detenzione davanti al giudice.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.

    È il reato oggetto della condanna confermata in appello e non messa in discussione nel merito dalla Corte di cassazione.

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione difensiva sulla mancanza di prova oltre ogni ragionevole dubbio è stata formulata come censura di violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, ma è stata ritenuta generica e infondata rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura che si limiti ad affermare in modo apodittico l'assenza di prova oltre ogni ragionevole dubbio, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per genericità.
  • La motivazione di merito è idonea a sorreggere la condanna quando valorizza elementi fattuali specifici e convergenti, come il rinvenimento di condotte immediatamente indicative della disponibilità del bene e la successiva ammissione dell'imputato.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una mera riproposizione assertiva del dubbio difensivo: occorre indicare specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica le conseguenze economiche previste, ivi compreso il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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