Cassazione Penale, Sentenza n. 24368/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva assorbito l'imputato dalla bancarotta distrattiva ma lo aveva confermato responsabile per bancarotta per operazioni dolose. Il ricorrente deduce: (1) vizio di motivazione e di applicazione della legge in relazione all'art. 223 legge fallimentare, lamentando contraddittorietà tra l'assoluzione per distrazione e la condanna per operazioni dolose; (2) errore nella determinazione della pena e violazione del divieto di reformatio in pejus (art. 597 cod. proc. pen.), per avere la Corte di appello fissato una pena base superiore rispetto a quella determinata in primo grado, nonostante l'accusa non avesse impugnato; contesta inoltre discrepanza tra dispositivo orale e dispositivo scritto e omessa valutazione della sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità (art. 20-bis cod. pen.); (3) vizio di motivazione sul rifiuto delle attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo e fondato il secondo. In particolare, ha confermato la valutazione di merito sulla responsabilità per le omissioni tributarie (escludendo la bancarotta distrattiva ma ritenendo la responsabilità per operazioni dolose), ma ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo esame sul punto. La Corte ha rilevato una difformità tra il dispositivo pronunciato in udienza (anni tre e mesi due di reclusione) e il dispositivo in calce alla motivazione (anni tre), riconoscendo che il dispositivo orale prevale e che la pena applicata in appello (3 anni e 2 mesi) è superiore alla pena base fissata in primo grado (3 anni), violando il divieto di reformatio in pejus previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. La questione relativa alla possibile sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità è stata assorbita dal rinvio limitato al trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente come riferimento per la qualificazione della bancarotta; la Corte di merito è stata ritenuta coerente nel distinguere bancarotta distrattiva (assolta) e responsabilità per omissioni sistematiche dei tributi (confermata come operazioni dolose), senza violare la norma.
Applicato per il principio del divieto di reformatio in pejus: la Cassazione ha ritenuto che il giudice d'appello non poteva fissare una pena base più grave rispetto a quella determinata in primo grado quando l'accusa non aveva impugnato, e ha annullato il trattamento sanzionatorio per violazione di tale principio.
Richiamata nella motivazione del primo grado quale circostanza aggravante (piu' fatti di bancarotta) che aveva determinato un aumento di pena; la Corte d'appello ha escluso tale aggravante nel riformare parzialmente la sentenza.
Norma sulla possibile sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; la richiesta difensiva era collegata a una eventuale conferma della pena in misura non superiore a tre anni, questione assorbita dal rinvio sul trattamento sanzionatorio.
Riferita alla valutazione delle attenuanti generiche: la Cassazione ha ritenuto sufficiente la motivazione di merito, che aveva escluso le attenuanti per i numerosi precedenti e per l'attitudine dell'imputato a fare da prestanome.
Massime di principio
- Se il giudice d'appello modifica la valutazione di responsabilità rimuovendo aggravanti o riqualificando i reati, deve comunque mantenere coerenza logico-giuridica tra le conclusioni riguardanti le diverse fattispecie; l'acquittamento per un fatto non impedisce di ritenere responsabilità per un altro fatto se la motivazione è congrua.
- Il principio del divieto di reformatio in pejus (art. 597 cod. proc. pen.) impedisce al giudice d'appello di peggiorare la posizione sanzionatoria dell'imputato che ha impugnato la sentenza quando l'accusa non ha impugnato; in particolare non è consentito fissare una pena base in misura superiore rispetto a quella stabilita in primo grado salvo che non si effettui un nuovo giudizio di bilanciamento che giustifichi la diversa determinazione.
- In caso di discrepanza tra il dispositivo pronunciato oralmente in udienza e quello riportato nella sentenza depositata, prevale il dispositivo orale; eventuali errori materiali nel testo scritto devono essere valutati e possono portare alla correzione o all'annullamento parziale della decisione.
- Sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la giurisprudenza ammette una motivazione sintetica purché indichi gli elementi decisivi che hanno portato al diniego (es. precedenti, condotte pregresse, ruolo ricoperto), pertanto la mera brevità della motivazione non è di per sé causa di annullamento.
- Nel valutare la responsabilità di amministratori formali rispetto ad amministratori di fatto, i giudici considerano il reale controllo sulle vicende societarie: l'assenza del controllo diretto può escludere la distrazione patrimoniale, ma non solleva dalla responsabilità per omissioni sistematiche e reiterate (es. mancati pagamenti tributari) se l'amministratore formale ha comunque partecipato alla gestione e mantenuto la carica apicale.
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