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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06996/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva qualificato la condotta ai sensi dell'art. 73, comma 1, T.U. stupefacenti, anziché ricondurla all'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 del medesimo articolo, come invece sostenuto dalla difesa. Nel ricorso si denunciavano, in sostanza, una asserita violazione di legge e un vizio di motivazione, lamentando che il giudizio di merito avrebbe erroneamente escluso la fattispecie meno grave. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero inammissibili perché miravano in realtà a una rivalutazione del merito già compiuta dai giudici di appello con motivazione congrua, puntuale e immune da illogicità manifeste.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi non erano consentiti in sede di legittimità, poiché sotto la veste della violazione di legge e del vizio di motivazione si contestava soltanto il giudizio di merito sulla qualificazione del fatto ex art. 73, comma 1, T.U. stupefacenti in luogo del comma 5. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La Corte richiama la distinzione tra l'ipotesi ordinaria di detenzione/cessione di stupefacenti e la fattispecie di lieve entità, osservando che la censura difensiva mirava a rimettere in discussione la qualificazione giuridica già operata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una doglianza formalmente proposta come violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito già scrutinato dai giudici di merito.
  • La qualificazione del fatto come ipotesi ordinaria di reato o come fattispecie di lieve entità, quando sorretta da motivazione puntuale, coerente con le emergenze processuali e priva di manifeste illogicità, non può essere sovvertita in cassazione mediante censure meramente reiterative.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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