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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45485/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per i semestri indicati. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e illogicità ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p., nonché violazione dell'art. 54 dell'Ordinamento Penitenziario, sostenendo che il Tribunale avrebbe indebitamente valorizzato denunce non ancora processualmente accertate (fatti in via di accertamento, non sfociate in condanna) commesse nel periodo di libertà intermedio, trascurando invece l'esito positivo dell'osservazione intramuraria precedente e successiva ai semestri valutati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logicamente motivata la decisione del Tribunale di sorveglianza, che aveva considerato rilevante, ai fini della valutazione della meritevolezza del beneficio, la condotta del 2 aprile 2020 anche se non ancora definitiva in sede penale. La Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui nei procedimenti per i benefici penitenziari possono essere valutati fatti costituenti mere ipotesi di reato quando la valutazione della condotta del detenuto sia affidabile e pertinente rispetto all'opera rieducativa. Nel caso concreto il Tribunale aveva illustrato elementi concreti di attendibilità (inseguimento da parte delle persone offese e dei carabinieri, perquisizione con rinvenimento di strumenti di effrazione e refurtiva) e aveva motivato l'incidenza di tali fatti sulla mancata concessione del beneficio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Il motivo di cassazione per vizio di motivazione/illogicità è stato ritenuto infondato: la Corte ha valutato che la motivazione del Tribunale di sorveglianza era adeguata e non contraddittoria rispetto alla decisione di rigetto.

  • art. 54 Ordinamento Penitenziario

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di valutazione per i benefici penitenziari; la Corte ha ritenuto che l'applicazione dei criteri rieducativi da parte del Tribunale fosse compatibile con l'ordinamento e con la necessità di valutare la realmente efficacia del trattamento rieducativo.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, sentenze citate)

    es. Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007; Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019

    La Corte ha richiamato orientamenti consolidati secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, è ammissibile valutare anche fatti non ancora definiti penalmente se ritenuti attendibili e pertinenti alla valutazione della meritevolezza del beneficiario dei provvedimenti penitenziari.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per benefici penitenziari il giudice di sorveglianza può considerare anche fatti non definitivamente accertati penalmente, purché ne sia adeguatamente motivata l'attendibilità e la rilevanza rispetto al percorso rieducativo.
  • La mera presenza di denunce non basta in assoluto per negare un beneficio: è necessario che il giudice illustri elementi concreti che conferiscano attendibilità alla notizia di reato (es. arresto in flagranza, ritrovamento di strumenti o refurtiva, inseguimento da parte delle vittime o delle forze dell'ordine).
  • La valutazione del giudice di sorveglianza deve collegare i fatti contestati all'incidenza sul processo rieducativo: reiterazione, modalità esecutive e persistente impulsività criminosa possono giustificare il rigetto del beneficio.
  • Per avere successo in cassazione per vizio di motivazione occorre dimostrare in modo puntuale l'illogicità o l'insufficienza della valutazione motivazionale del giudice di merito; la semplice contestazione degli elementi di fatto non processualmente definiti è insufficiente se il giudice ha fornito adeguata spiegazione.
  • In situazioni analoghe, chi chiede benefici deve documentare e valorizzare elementi di rieducazione concreti e continuativi per controbilanciare notizie di reato successive.

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