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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39674/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

La persona condannata ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che aveva rigettato la domanda di detenzione domiciliare. Dal testo emerge che il provvedimento negativo era fondato, in via decisiva, sulla irreperibilità della richiedente, sulla mancata indicazione di un indirizzo proprio e sulla mancanza di una condotta diligente idonea a consentire all'UEPE la redazione della relazione sociale necessaria alla valutazione della misura alternativa. Il ricorso sosteneva, secondo la Corte, che vi fosse stato un mero disguido che avrebbe impedito la presentazione all'UEPE, ma tale deduzione non risultava documentalmente emersa né allegata secondo il principio di autosufficienza del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la ratio decisiva dell'ordinanza impugnata, ossia l'irreperibilità della richiedente e la mancata collaborazione necessaria per l'acquisizione della relazione UEPE. Ha inoltre escluso rilievo alla prospettazione di un mero disguido, sia perché non adeguatamente documentata e allegata, sia perché prospettata in modo non autosufficiente. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    La richiesta riguardava una misura alternativa alla detenzione, in particolare la detenzione domiciliare, la cui valutazione presuppone dati attendibili sulla condizione del condannato e la possibilità di svolgere gli accertamenti sociali necessari.

  • art. 666 c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la motivazione decisiva del provvedimento impugnato e per difetto di autosufficienza delle deduzioni difensive.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È legittimo il rigetto di una richiesta di misura alternativa quando il condannato risulti irreperibile, non indichi un domicilio stabile e non collabori in modo diligente a consentire all'UEPE l'espletamento della relazione sociale necessaria alla decisione.
  • Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento di sorveglianza è necessario confrontarsi con la ratio decisiva della motivazione impugnata; le censure che la ignorano non possono condurre all'annullamento.
  • La deduzione di un fatto decisivo, come un asserito disguido che avrebbe impedito la presentazione all'UEPE, deve essere specificamente allegata e documentalmente supportata; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso impone che gli elementi fattuali posti a fondamento della censura risultino già ricavabili dagli atti o siano comunque adeguatamente indicati nel ricorso stesso.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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