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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18673/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale, dell’opposizione allo stato passivo del fallimento di una società. L’avvocata ricorrente aveva chiesto l’ammissione di un credito professionale di euro 65.000 oltre accessori, con collocazione in prededuzione e privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., quale compenso per attività di assistenza e predisposizione della domanda di accesso a una procedura di concordato preventivo, nonché per la predisposizione della proposta di affitto di ramo d’azienda e di acquisto dello stesso. Avverso il decreto di rigetto ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, dei quali nel testo sono riportati almeno il primo e il secondo: il primo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 c.c., 161, comma 3, 162, comma 2, 93 e 111 l.fall.; il secondo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2233 c.c., 161, comma 3, 162, comma 2, l.fall. e degli artt. 132 e 134 c.p.c. Le controparti intimate non hanno svolto difese. Prima della camera di consiglio la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché la ricorrente ha rinunciato all’impugnazione prima della decisione. Ne è seguita la declaratoria di estinzione del processo di cassazione ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c. Non è stato adottato alcun provvedimento sulle spese, poiché le controparti non hanno svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui la declaratoria di estinzione per rinuncia non comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 l.fall.

    decreto ex art. 99 l. fall.

    Richiamato come base del provvedimento di rigetto dell’opposizione allo stato passivo.

  • art. 2233 c.c.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della pretesa al compenso professionale.

  • art. 161, comma 3, l.fall.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla domanda di compenso per attività svolta nella fase di accesso al concordato preventivo.

  • art. 162, comma 2, l.fall.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della procedura di concordato preventivo.

  • art. 93 l.fall.

    Richiamato nel primo motivo in tema di insinuazione al passivo e ammissione del credito.

  • art. 111 l.fall.

    Richiamato nel primo motivo con riferimento alla prededuzione.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione ai requisiti del provvedimento.

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla struttura del provvedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicata come norma sul vizio denunciato di violazione di legge.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    Fondamento della declaratoria di estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Esclusa la sua applicabilità perché il processo si è estinto per rinuncia al ricorso.

  • art. 2751-bis, n. 2, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del privilegio del credito professionale.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, depositata prima della decisione, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c., senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • Quando le controparti intimate non svolgono attività difensiva, la declaratoria di estinzione per rinuncia non impone alcuna statuizione sulle spese di lite.
  • L’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • I motivi di ricorso fondati sulla violazione di norme sostanziali e processuali restano assorbiti se il ricorrente rinuncia all’impugnazione prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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