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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29958/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 8 luglio 2025. Dal testo emerge che il gravame censurava esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, richiamando in particolare le pagine 6 e 7 della decisione di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché volto a contestare il trattamento punitivo e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in presenza di una motivazione di merito ritenuta congrua e immune da manifeste illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo il criterio indicato dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono materia rimessa alla valutazione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono censurabili in cassazione solo quando la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente una mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • Quando la sentenza impugnata offre una motivazione sufficiente e non contraddittoria sul trattamento sanzionatorio, il ricorso che si limita a contestarne il contenuto è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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